Come noto, tale disposizione, come sostituita dall’art. 14, c. 9 del D.L. n.78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento