Legittima l’ordinanza del Sindaco se emessa in qualità di responsabile del servizio

5 Settembre 2023
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Il Sindaco nominato responsabile del servizio di Polizia Locale ha legittimamente emesso ordinanza a nulla rilevando che il regolamento dell’ente sulla possibilità da parte del Sindaco o di un membro della Giunta comunale di svolgere le funzioni di responsabile del servizio, sia stata pubblicato dopo l’emissione dell’ordinanza, non svolgendo la pubblicazione sul sito la funzione di pubblicità legale che è propria della pubblicazione all’albo pretorio on line. Con queste motivazioni il TAR della Campania (sentenza n. 3439/2023) ha rigettato il ricorso di alcuni cittadini sul divieto di sosta con rimozione permanente.

Il fatto

Alcuni cittadini hanno impugnato, davanti al Tribunale amministrativo di primo grado, il provvedimento del Sindaco di divieto di sosta con rimozione del veicolo, lamentando l’illegittimità dell’ordinanza emessa da organo incompetente, oltre a rilevare la pubblicazione del regolamento comunale sul sito istituzionale dell’ente successivamente all’emissione della citata ordinanza. Infatti, per giurisprudenza consolidata i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso alla stessa e i relativi orari, i controlli, le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 cod. strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti comunali e non del Sindaco.

Il rigetto del ricorso

I giudici amministrativi di primo grado hanno, in via preliminare, rilevato come nel caso di specie l’avocazione della titolarità del settore vigilanza sia stata legittimamente disposta, sia in coerenza con la normativa di cui all’art.53, co. 23 della L. 388/2000, a mente del quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”, sia in coerenza con il regolamento dell’ente che ha previsto, in coerenza con la normativa, la possibilità di poter “avocare a sé o ad altro membro della Giunta comunale, con proprio decreto, la responsabilità/titolarità di uno o più Settori, con attribuzione del relativo potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale”.

Anche la doglianza relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del regolamento alcuni mesi dopo la sua approvazione è privo di fondamento. Infatti, la pubblicazione del regolamento non assolve alla funzione di pubblicità legale che è propria della pubblicazione all’albo pretorio on line. Come, d’altra parte, sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, “la pubblicazione on line divisata dal d.lgs. n. 33/2013, infatti, non possiede valore di pubblicità legale, ma costituisce una sorta di pubblicità notizia, che assolve alla diversa funzione di attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 33/2013). Tant’è che l’eventuale omissione dell’incombente non intacca la validità o l’efficacia degli atti, ma provoca conseguenze solamente sul piano della responsabilità disciplinare e/o dirigenziale dei soggetti che vi sono tenuti (cfr. artt. 43, comma 5, e 46 del d.lgs. n. 33/2013)” (Tar Liguria, sez. I, sent. 777/2022).

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