Legittime le tariffe TARI approvate nei termini dalla Giunta Comunale con i poteri di urgenza

7 Settembre 2018
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Il caso particolare riguarda l’approvazione delle Tariffe TARI effettuate nei termini dalla Giunta Comunale con poteri di urgenza e successivamente ratificate dal Consiglio Comunale oltre i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione. Per il MEF l’approvazione fatta dal Consiglio comunale era da considerare illegittima e come tale le tariffe non potevano subire variazioni rispetto a quelle approvate l’anno precedente. Il Tribunale amministrativo di prima istanza da ragione al MEF annullando la delibera di Consiglio comunale in quanto approvata oltre i termini di legge e quindi in violazione dell’art. 1, co. 169 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 53, co. 16, della l. 23 dicembre 2000 n. 388.
Ricorre il Comune avverso la sentenza in Consiglio di Stato precisando che:
a) che in data 15 giugno erano stato proclamati eletti, all’esito della tornata elettorale, il Sindaco ed i consiglieri del Comune;
b) che nei successivi quindici giorni si era proceduto, dopo apposita istruttoria, alla convalida dell’elezione;
c) che il 13 luglio era stata definita la composizione della Giunta municipale, di seguito presentata al Consiglio il 18 luglio;
d) che, nella ventilata impossibilità, visti i tempi ristretti, che entro il 30 luglio si procedesse alla approvazione, da parte di un Consiglio non pienamente operativo, della deliberazione su TASI e TARI, all’uopo aveva provveduto, con delibera n. 289 del 30 luglio, la Giunta municipale;
e) che la delibera era stata, quindi, trasfusa nella delibera consiliare n. 57 del 28 agosto successivo, con la quale era stato, altresì, approvato il bilancio comunale; f) il Comune aveva, quindi, convalidato l’operato della Giunta, con nuova delibera consiliare n. 71 del 26 ottobre.

La riforma della sentenza

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/07/2018 n.4436, prima di entrare nel merito del ricorso entrano nell’esatta qualificazione della deliberazione di giunta comunale qualificata dal MEF e dal TAR come mera proposta, non autonomamente lesiva, trattandosi di atto meramente endoprocedimentale, come tale insuscettibile – siccome, di suo, priva di contenuto volitivo e decisorio – di convalida da cui ne seguiva l’illegittimità della successiva delibera n. 71 del 26 ottobre.
Tale ricostruzione operata dai primi giudici non è condivisibile per le seguenti ragioni:

  • al Consiglio comunale era, nella vicenda in esame, mancata la possibilità materiale di pronunziarsi sulle aliquote TASI e TARI entro il termine 30 luglio, unitamente al bilancio preventivo, in quanto la sua prima convocazione utile, dopo la convalida degli eletti, si era potuta tenere soltanto il 28 agosto, durante la moratoria scaturente dalla diffida prefettizia all’approvazione del bilancio entro 30 giorni;
  • la delibera di Giunta, assunta l’ultimo giorno utile e pur formalmente autoqualificata “proposta”, aveva – nella consapevolezza della scadenza del termine – indicato nel dettaglio le singole fattispecie soggette a tassazione, con individuazione della normativa applicabile, precisando – al preordinato fine di rispettare i vincoli di bilancio – le relative aliquote, con ciò – in realtà – di fatto surrogandosi al Consiglio, impossibilitato a provvedere, in considerazione delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza;
  • tale intendimento è confermato sia dalla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, co. 4 del d.lgs. 267/2000 che sarebbe priva di senso, se fosse collegata ad una mera “proposta” destinata a refluire nel successivo provvedimento consiliare; sia dalla successiva convalida espressa dall’organo consiliare ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990 deducendosi la volontà da parte del Consiglio che l’approvazione della delibera da parte della Giunta fosse stata adottata in vece del Consiglio e salva successiva ratifica da parte dello stesso;
  • Ne discende che – piuttosto che mera “convalida” (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990), come tale intesa alla “sanatoria” di un vizio dell’atto validato – la successiva e definitiva delibera consiliare doveva riguardarsi come (fisiologica) ratifica, idonea – piuttosto che a superare un profilo di invalidante incompetenza – ad approvare, anche in pendenza di lite e con effetto naturalmente retroattivo, la volontà dell’organo esecutivo.

Conclusioni

In considerazione dell’esatta ricostruzione della vicenda l’appello del Comune deve essere giudicato fondato e l’operato del Comune deve ritenersi conforme a legge, avendo lo stesso tempestivamente proceduto alla approvazione delle aliquote TASI, con volontà ritualmente ratificata dal competente organo consiliare.

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