Le disposizioni del Testo unico degli enti locali non contempla il principio di unicità del gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni nell’ambito della medesima giornata, limitandosi a prescrivere che la partecipazione alle sedute sia effettiva. La Legge regionale della Sardegna, invece, precisa che
il cumulo del gettone possa avvenire se, nella medesima giornata, il consigliere partecipi ad una riunione del Consiglio o della commissione, ovvero a due riunioni di commissioni diverse. Sono queste le indicazioni della
Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.90/2023).
La domanda del Sindaco
È stato chiesto ai magistrati contabili se il vincolo dell’unicità del gettone di presenza del consesso che si riunisce più volte nella stessa giornata riguardi soltanto l’ipotesi della stessa (“medesima”) commissione (ad esempio la commissione di bilancio) o debba essere inteso in termini generali per qualsiasi seduta, sia di consiglio che di commissione, o di commissioni diverse (ad esempio bilancio ed urbanistica).
La risposta
Il Collegio contabile ha evidenziato, in via preliminare, come le disposizioni di cui all’
art.82 comma 2, del TUEL
riconosce il diritto al gettone di presenza «per la partecipazione a consigli e commissioni”, prescrivendo che «In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»; il comma 7 sancisce il divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegali; il comma 11 dispone che «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».
Pertanto, le disposizioni del Tuel non prevedono il principio di unicità del gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni nell’ambito della medesima giornata, limitandosi a prescrivere che la partecipazione alle sedute sia effettiva. In tema di gettoni di presenza la legge regionale n.1/2023 prevede la corresponsione del gettone di presenza «per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari», prevedendo successivamente che In caso di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l’indennità di presenza è unica. Pertanto, a dire dei magistrati contabili il principio di unicità de gettone di presenza trovi applicazione nel caso in cui il consigliere partecipi a più sedute del consiglio comunale nella stessa giornata o a più sedute della medesima commissione consiliare sempre nella stessa giornata. Tale principio di unicità, pertanto viene meno nell’ipotesi in cui il consigliere comunale partecipi nell’arco della stessa giornata a una seduta del consiglio comunale e a una seduta di una commissione consiliare ovvero a sedute di commissioni consiliari diverse, a meno che queste ultime non siano convocate in seduta congiunta.
In conclusione, a dire del Collegio contabile, il maggiore impegno connesso alla partecipazione ai lavori di diverse commissioni o di una commissione e del Consiglio, giustifica la deroga alla regola dell’onnicomprensività di un unico emolumento nell’arco della medesima giornata.
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