L’ente in dissesto ritornato in bonis paga i debiti pregressi per intero

I debiti non pagati dall’Organismo straordinario di liquidazione, in un ente che abbia attivato la procedura di dissesto, non perdono alcuna efficacia e debbono essere pagati per intero al momento in cui l’ente ritorna ha terminato la procedura del dissesto e sia ritornato in bonis.

24 Novembre 2021
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I debiti non pagati dall’Organismo straordinario di liquidazione, in un ente che abbia attivato la procedura di dissesto, non perdono alcuna efficacia e debbono essere pagati per intero al momento in cui l’ente ritorna ha terminato la procedura del dissesto e sia ritornato in bonis. Sono queste le indicazioni del Consiglio di Stato (sentenza n.3784/2021) che ha respinto il ricorso dell’ente locale ritenendo quest’ultimo che la competenza fosse dell’OSL essendo il credito vantato inserito nel periodo del dissesto.

Il caso

Un fornitore attivava la procedura di ottemperanza per il recupero del credito vantato nei confronti dell’ente locale oggetto di procedura di dissesto. Il decreto veniva opposto dall’ente locale che ha sostenuto che si trattava di un debito che avrebbe dovuto onorare e pagare l’Organismi Straordinario di Liquidazione. Di contrario avviso il TAR per il quale l’ente locale pur in dissesto, al momento della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, era tornato “in bonis” a seguito della delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Infatti, a dire dei giudici amministrativi di primo grado, una volta esaurita la procedura di dissesto, viene meno, unitamente alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, anche l’inibitoria delle azioni esecutive individuali per l’esigenza di salvaguardare la par condicio creditorum, riacquistando il creditore – con riguardo ai debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti – la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale.

Il Comune ha appellato la sentenza sostenendo la competenza dell’organo straordinario di liquidazione a conoscere della prestazione rimasta ineseguita.

La conferma del Consiglio di Stato

I giudici amministrativi di appello ricostruiscono la normativa secondo la seguente sequenza:

  • L’art. 248, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) così recita: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
  • L’art. 252, comma 4, dispone, altresì, che «L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato».

E’ vero che il titolo esecutivo fatto valere (sentenze civili di condanna) afferisce a crediti che rientrano, a pieno titolo, nella gestione finanziaria straordinaria dell’organo di liquidazione deputato all’accertamento della massa passiva, mediante la formazione del piano di rilevazione (art. 254, comma 1, T.U. cit.), tuttavia al momento della decisione del TAR sul ricorso in ottemperanza, il Comune era rientrato in bonis. Correttamente, quindi, il Tar ha ritenuto “esaurita la procedura di dissesto” e, per l’effetto, venuta meno, “unitamente alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, anche l’inibitoria delle azioni esecutive individuali (…) riacquistando il creditore – con riguardo ai debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti – la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale”.

In altri termini, nel periodo in cui l’ente verte in stato di dissesto finanziario, non è possibile procedere alla ottemperanza delle procedure inerenti debiti contratti dal Comune, ma nel caso in cui l’ente sia ritoranto in bonis, nel senso che si è provveduto all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 cit. mediante adozione della relativa delibera da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, deve ritenersi venuta meno la ragione, originaria, ostativa per il giudice ad una pronuncia sul merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e confermata la sentenza del giudice amministrativo di primo grado.

 

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