L’equilibrio di parte corrente con gli oneri di urbanizzazione non è consentito

21 Settembre 2022
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Il divieto di utilizzo degli oneri di urbanizzazione, quali entrate in conto capitale, per il finanziamento di spesa corrente è vietato, tranne nel caso in cui specifiche disposizioni di legge ne prevedono una specifica deroga. Pertanto, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.113/2022) ha rilevato un equilibrio di parte corrente non corretto, in quanto finanziario con entrate in conto capitale, non più assistito da disposizioni legislative, prendendo, tuttavia atto, che l’ente nell’esercizio successivo ha ripristinato l’equilibrio inserendo nella parte vincolata spese in conto capitale di equivalente importo.

La verifica

A seguito delle criticità rilevate dal revisore dei conti, circa un equilibrio di parte corrente raggiunto dall’ente locale attraverso il non corretto utilizzo di entrate in conto capitale, il Collegio contabile ha chiesto chiarimenti all’ente locale.

L’ente, dopo aver richiamato la disciplina legislativa introdotta dalla legge n.232/2016, che prevede la possibilità di finanziare con tali entrate anche alcune tipologie di spese correnti, non ha tuttavia chiarito quante e quali delle spese così finanziate sarebbero state spese correnti. Tuttavia, nella relativa risposta l’ente ha evidenziato che l’arrivo di sostegni governativi nel 2021 ha permesso di poter iscrivere in avanzo vincolato una buona parte degli oneri di urbanizzazione riscossi, restituiti alla spesa in conto capitale con applicazione di avanzo nel corso del 2022.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il Collegio contabile ha ricordato come, per regola generale, vige il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, dovendo l’ente assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio espressa dall’art.162, comma 6, del T.U.E.L. Solo il legislatore, può permettere, per un periodo di tempo limitato e con specifica normativa, l’utilizzazione di entrate in conto capitale per il finanziamento di specifiche spese correnti. E’questo il caso, richiamato anche dall’ente locale, delle disposizioni introdotte dall’art.1, comma 460, della legge di bilancio 2017, in cui si dispone che «a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubblico». Pertanto, se è vero che il legislatore ha permesso in via eccezionale per l’anno 2017 di utilizzare tale proventi al finanziamento delle spese correnti elencate nella legge, a partire dal 1° gennaio 2018 le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, che la legge espressamente elenca.

Pur avendo, pertanto, l’ente utilizzato in modo improprio entrate in conto capitale, il Collegio contabile prende atto del ripristino degli importi nell’anno 2022 nell’avanzo vincolato per legge una buona parte degli oneri di urbanizzazione riscossi, restituiti alla spesa in conto capitale con applicazione avanzo nel corso dell’anno.

 

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