L’errata classificazione contabile delle spese di rappresentanza quale violazione dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

30 Ottobre 2018
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Per giurisprudenza contabile uniforme, per poter essere legittimamente sostenute dall’ente locale, le spese di rappresentanza,:

a) devono essere inserite, nell’ambito della programmazione di bilancio, in un apposito capitolo con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;
b) hanno la funzione di valorizzare le funzioni e l’immagine dell’ente e non le persone fisiche titolari pro tempore dell’ufficio (principio di inerenza);
c) devono avere una rilevanza esterna, sia con riferimento ai soggetti che vi partecipano o che ne beneficiano, sia con riferimento all’oggetto che ne costituisce occasione, che deve evidenziare degli elementi di ulteriore visibilità e rilievo rispetto all’ordinario svolgimento delle attività ordinarie dell’ente (principio di ufficialità);
d) devono essere congrue sia rispetto ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali sono erogate (principio di congruità);
e) devono essere adeguatamente documentate e rendicontate;
f) devono essere in ogni caso coerenti con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e rispondente ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990.

Precisati i citati parametri di riferimento, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 29/10/2018 n.116, nell’esame delle spese di rappresentanza di un Comune rileva molte criticità.

L’errata collocazione delle spese sostenute in bilancio

Le spese, come evidenziato nei principi e parametri di riferimento della magistratura contabile, avrebbero dovuto trovare in apposito capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili, mentre nell’esame del dettaglio delle spese sostenute le stesse sono state inserite nella Missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

D’altra parte, tale errore non è di poco conto, in quanto i principi contabili (allegato n. 1 d.lgs. n.118/2011) prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5 veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 pubblicità).

Nonostante i chiarimenti ricevuti dall’ente locale circa la finalità delle spese sostenute in ausilio dello sviluppo economico, pur consentito dall’ordinamento per i Comuni, classificazione contabile di tali spese non appare corretta perché il Comune, pur avendone sottolineato la marcata finalità turistica, le ha inserite quasi tutte nella missione 05, relativa alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali non finalizzate al turismo. Non trattandosi, pertanto, di spese di rappresentanza, la corretta classificazione contabile avrebbe dovuto portare l’ente con l’iscrizione tra le spese connesse all’organizzazione di eventi culturali, sportivi, artistici o turistici.

Non appaiono, inoltre, non correttamente contabilizzate all’interno delle spese di rappresentanza, ma all’interno delle spese per relazioni pubbliche, le consistenti spese sostenute negli anni analizzati per premi e gemellaggi, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto all’art. 6 co. 8 del d.l. 78/2010 .

In modo non dissimile vanno classificate le spese per pubblicazioni ed opuscoli informativi, nonché le spese di pubblicità.

La necessità di una modifica del regolamento comunale

Altra criticità è rappresentata dall’inclusione tra le spese di rappresentanza delle spese sostenute dagli amministratori, le quali soggiacciono alla disciplina dettata dall’art. 38 T.U.E.L. in tema autonomia funzionale ed organizzativa dell’organo consiliare. La non corretta contabilizzazione di tali ultime spese discendono dal regolamento dell’ente locale in materia di spese di rappresentanza e di spese connesse al funzionamento degli organi di governo. A tale riguardo il citato regolamento, pur individuando una serie di principi sostanzialmente concordanti con l’orientamento interpretativo – spese di rappresentanza ammissibili – individua in concreto una serie di fattispecie che non possono essere considerate spese di rappresentanza sulla base dei principi enunciati e condivisi dallo stesso regolamento. Appare pertanto necessario che l’Ente provveda in autotutela alla revisione del regolamento nella parte relativa alla individuazione delle spese di rappresentanza ammissibili.

 

 

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