L’errata contabilizzazione delle entrate del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti

20 Aprile 2022
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Dall’esame dei conti di un ente locale i magistrati contabili del Veneto (deliberazione n.60/2022) hanno stigmatizzato l’errata contabilizzazione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, in violazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8.

La verifica della contabilizzazione del mutuo

Dalla verifica dei conti è emerso che l’ente locale aveva a residui al titolo VI dell’entrata, anziché al titolo V. L’ente ha riferito che si fosse in presenza di vecchi residui precedenti all’entrata in vigore dei nuovi principi della contabilità armonizzata.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili la presenza di residui attivi al Titolo VI delle entrate (Accensione prestiti), anziché al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) – si veda in particolare la voce del piano dei conti E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari) – non risulta conforme, nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla normativa di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (esempio n.8).

Infatti, il citato principio contabile precisa quanto segue:

“In data 1572013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L’erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell’ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all’ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell’importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All’esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l’applicazione del principio 3.18: “Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo […]. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”.

In contabilità finanziaria il 1672013 vengono prodotte le seguenti scritture

1) Accertamento con imputazione all’esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti – SPA);

2) Impegno con imputazione all’esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);

3) Accertamento con imputazione all’esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all’ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 “Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” e

U.4.03.01.04.003 “Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti – SPA”.

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l’accertamento di cui al punto 3)”.

Il Collegio contabile, pertanto, ha inviato l’ente ad una corretta contabilizzazione del mutuo.

 

CTL

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