L’errato calcolo del ripiano del disavanzo e del fondo rischi da contenzioso

15 Luglio 2024
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Il miglioramento dei risultati di amministrazione può assorbire anche in parte un errato calcolo del ripiano triennale del disavanzo ma, per la parte non coperta, l’ente è obbligato all’intero recupero sull’ultima annualità. Inoltre, ai fini del calcolo del fondo rischi da contenzioso l’ente non si è attenuto alle indicazioni dei principi contabili con preciso impegno alla sua revisione in modo coerente con l’esposizione da contenzioso. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 208/2024 della Corte dei conti della Sicilia.

Il ripiano del disavanzo

A seguito del controllo dei conti di un ente locale è emerso un insufficiente recupero del disavanzo di amministrazione emerso nel rendiconto 2019, per avere erroneamente attribuito tutto il disavanzo al passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Collegio contabile siciliano ha, pertanto, scisso il disavanzo nelle due distinte componenti, la prima per il passaggio al metodo ordinario del FCDE e la seconda per il peggioramento del risultato disponibile a partire dall’annualità 2019. Pertanto, la correzione dell’errore ha portato ad una differente modalità di ripiano sia strutturale che temporale rispetto a quella definita dal Comune. Dal diverso ricalcolo, infatti, oltre alla parte connessa al FCDE da ripianare in quindici anni, è stata distinta una ben più elevata quota che segue le più brevi modalità di ripiano ordinarie di cui all’art. 188 del TUEL. Dai dati del conto consuntivo del 2020 l’ente ha certificato un miglioramento del disavanzo 2020, senza considerare la quota ripartita dell’incidenza del FCDE nel passaggio al metodo ordinario che, per disposizione di legge, inizia a partire dall’anno 2021. Il miglioramento del risultato di amministrazione, tuttavia, non è in grado di assorbile l’importo ripartito in tre annualità previsto dall’art.188 del Tuel, con conseguente aumento da riportare nell’anno successivo. Anche nell’anno 2021 si ha un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all’anno precedente ma non in grado di riassorbile l’importo cumulato del disavanzo ripartito, nonostante il recupero del disavanzo dovuto al passaggio al metodo ordinario del FCDE. La quota non ripianata ai sensi dell’art.188 del Tuel, è tutta confluita nell’anno 2022. Dall’analisi dei dati del conto consuntivo 2022 emerge un peggioramento del risultato di amministrazione con la conseguenza che, non solo non sono state ripianate le quote pregresse ma si è aggiunta una nuova tipologia di disavanzo ordinario derivante dalla gestione 2002. Le componenti del disavanzo così determinate risultano differenti rispetto a quelle del Comune sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Con riguardo al primo aspetto, l’esatta quantificazione delle componenti, oltre a non essere stata indicata nell’apposita sezione del questionario 2022, non è neppure ricavabile dai documenti contabili allegati al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025 in quanto la sommatoria delle singole componenti non corrisponde al disavanzo finale. In merito al secondo aspetto relativo all’individuazione delle cause di provenienza delle singole fattispecie costitutive del disavanzo, l’informativa contabile fa riferimento, oltre all’errata quantificazione della parte attribuibile al FCDE, al riaccertamento straordinario senza, tuttavia, evidenziare il disavanzo della gestione 2022. L’ammontare da ripianare nel 2023 è pari alla quota non ripianata dell’esercizio 2022, alla parte di competenza del 2023 sul ripiano del disavanzo dovuto al passaggio al FCDE ordinario e, infine, l’ultima componente discende dal disavanzo di competenza del solo anno 2022. Il Collegio contabile, in attesa della certificazione del conto consuntivo 2023, ha verificato come, nel bilancio di previsione 2023-2025 con riferimento al 2023 è stato applicato un importo che, sebbene discendente da una inidonea riclassificazione delle componenti di disavanzo, presenta un importo superiore all’effettivo importo cumulato da ripianare nel 2023.

In ragione del suo potenziale recupero, il Collegio contabile ha invitato l’ente ad adottare modalità di ripiano del disavanzo in conformità ai principi contabili.

Fondo rischi da contenzioso

Dall’esame della documentazione richiesta all’ente, è stato rilevato l’insussistenza di una analitica e sistematica regolamentazione dei criteri di rilevazione dei rischi finanziari connessi alle controversie giudiziarie pendenti, con particolare riferimento:

a) all’individuazione dei requisiti connessi alla definizione e distinzione dei diversi eventi di rischio e delle connesse probabilità di soccombenza;

b) alla esplicitazione dei criteri di determinazione del valore della controversia;

c) alla ripartizione temporale degli accantonamenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto non risultano evincibili le tipologie di controversie sottese alla distinzione delle diverse categorie di rischio e nemmeno la graduazione della gravità del rischio all’interno delle categorie. Sul secondo aspetto non sono regolate le metodologie attinenti alla determinazione del valore delle controversie, particolarmente occorrenti nei casi di difficile determinazione del valore della causa.

Sul terzo punto non risultano descritte le modalità di ripartizione degli accantonamenti risultanti dalle valutazioni effettuate.

Secondo il Collegio contabile, inoltre, fronte di un ammontare del contenzioso pari a circa 1 milione di euro il rischio di soccombenza da accantonare, al netto della parte già impegnata, sarebbe pari ad almeno 0,3 Milioni di euro la cui eventuale ripartizione per quote negli esercizi di riferimento non risulterebbe logicamente coerente con l’ammontare accantonato di coli 0,1 Milione di euro. Inoltre, si è rilevata la sussistenza di controversie risalenti a remoti esercizi i cui accantonamenti sono stati imputati agli esercizi successivi al 2022, in violazione dei principi contabili in base ai quali è data la possibilità, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, di ripartire l’accantonamento annuale, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ma non oltre come invece avrebbe fatto l’ente che ha previsto un orizzonte di ripiano superiore al triennio di programmazione, in elusione della tempestiva rilevazione integrale degli accantonamenti discendente dal principio di prudenza.

Infine, sussistono perplessità in merito alla completezza degli accantonamenti rilevati con riferimento alla mancata considerazione dei potenziali oneri accessori delle sentenze di condanna.

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