Il fatto
A seguito della verifica del corretto accantonamento al FCDE il magistrato contabile istruttore ha considerato l’accantonamento sottodimensionato, chiedendo a tal fine spiegazioni all’ente locale delle motivazioni per le quali alcuni crediti non sono stati inseriti nel calcolo.
L’ente ha precisato come per alcune voci il calcolo non è stato effettuato per le seguenti ragioni: a) l’analisi della tipologia dei residui attivi riferiti alle voci Diritti di segreteria su concessioni edilizie; Censi, canoni, etc.; Rimborsi da Enti per servizi convenzionati; Introiti e rimborsi diversi, non induceva a presumere l’insorgere di potenziali rischi di mancata riscossione (i residui in questione, infatti, sono stati tutti regolarmente riscossi); b) residui attivi riferiti alla voce Rimborso quote mutui legati alla cessione delle proprie infrastrutture idrico fognarie alla Società partecipata, con il conseguente accollo a carico di quest’ultima delle relative quote di ammortamento mutui in essere, hanno natura di crediti inseriti in un piano di “ricognizione mutui assunti dai comuni per le infrastrutture del servizio idrico integrato” approvato dall’Autorità d’Ambito e, pertanto, è stato valutato che sugli stessi non sussistessero rischi di inesigibilità.
Le indicazioni del Collegio contabile
Dalle risposte fornite dall’ente risulta che il medesimo abbia escluso dal calcolo del FCDE, per quanto concerne il titolo III dell’entrata alcune voci eliminate risultano prive di giustificazioni secondo le indicazioni dei principi contabili in materia, Infatti, fatta salva forse la parte relativa alla voce “Rimborso quote mutui”, legati alla cessione delle proprie infrastrutture idrico-fognarie alla Società partecipata, con il conseguente accollo a carico di quest’ultima delle relative quote di ammortamento mutui in essere, quale operazione che, in effetti, inserita all’interno del quadro definito dal sistema idrico integrato presidiato dall’Autorità d’Ambito, potrebbe non generare rischi di inesigibilità (ma a tal fine l’Ente avrebbe dovuto motivare l’assenza del rischio di inesigibilità in termini maggiormente adeguati, anche attraverso il ricorso alla serie storica dei pagamenti), per il resto non si ritiene in nessun modo conforme ai principi contabili la giustificazione dell’esclusione di tutte le altre voci del titolo III sulla base della circostanza che i residui in questione sarebbero stati regolarmente riscossi nel corso dell’esercizio successivo. Ricorda il Collegio contabile come la ratio dello stesso istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è proprio quella di impedire che a entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente. In tal senso la giurisprudenza contabile consolidata, per la quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità “ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (…). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione, il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 299 del 25.10.2018).
Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.
Per le motivazioni rappresentate, pertanto, la Sezione accerta una violazione dei principi contabili e la conseguente sottostima del FCDE, con conseguente alterata determinazione del risultato disponibile dell’esercizio, disponendo conseguentemente che il Comune proceda a ricalcolare correttamente tale fondo e a modificare il relativo accantonamento nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 in termini coerenti con quanto previsto dai principi contabili e tenendo presenti i dati delle riscossioni effettive riportate dall’Ente medesimo.
si invita l’Ente, per il futuro, alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso.
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