L’esercizio gratuito di attività incompatibili con l’impiego pubblico non genera danno erariale

Approfondimento di V. Giannotti

Il testo unico sul pubblico impiego prevede esplicite ipotesi delle incompatibilità c.d. assolute, ossia non autorizzabili neppure dalla propria amministrazione. In particolare all’art.53 d.lgs.165/2001 è previsto che “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3…”. L’articolo 60 del citato DPR precisa quanto segue “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.

Il rinvio a giudizio

A seguito dell’accertamento dell’esercizio di una delle sopra indicate incompatibilità assolute, la Procura della Corte dei conti, ha rinviato a giudizio un professore universitario per essere stato amministratore delegato di una società di lucro, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata società per circa un anno e mezzo.

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