L’esito positivo della causa riduce il fondo rischi e genera avanzo libero

20 Ottobre 2022
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In merito alla disciplina della costituzione e successiva gestione del fondo rischi contenzioso, ossia tra la potenzialità della realizzazione del rischio che giustifica l’accantonamento ex ante e quanto, invece, effettivamente accaduto ex post, all’esito favorevole del giudizio da cui deriva il rischio e ne segna le sorti, permette all’ente locale di ridurre il fondo rischi con incremento dell’avanzo libero. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.148/2022).

La domanda del Sindaco

Il Primo cittadino di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili, la sorte della causa positiva di un contenzioso inserito a suo tempo nel fondo rischi, ovvero se sia possibile modificando la composizione del risultato di amministrazione nel conto consuntivo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 187 del TUEL.

Le indicazioni del collegio contabile

Per i giudici contabili, il fondo per far fronte a maggiori spese legate ad un contenzioso pendente o derivante da altre passività potenziali (art. 167, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000; art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011), deve essere accantonato in misura congrua rispetto agli oneri stimati come necessari per il futuro pagamento e deve monitorato nel corso del tempo. L’art. 167 TUEL, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, accorda agli enti locali la mera facoltà di stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 5.2, invece prevede un vero e proprio obbligo di accantonamento. Sul punto la magistratura contabile ha avuto modo di precisare che, il principio di specialità, in base al quale il punto 5.2. del principio contabile riguarderebbe, specificamente, il fondo rischi per contenzioso, mentre l’art. 167 TUEL (come l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, per le regioni) costituirebbe una disposizione generale, che prevede la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, tuttavia necessariamente diversi dall’obbligatorio fondo rischi per contenzioso.

La Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 14/2017) ha evidenziato che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

In merito, quindi, alla congruità dell’accantonamento occorrerà effettuare la seguente distinzione:

  • Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. In questo caso l’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso;
  • In presenza di un debito certo indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”- indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché alla definizione dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

La Corte dei conti della Campania (deliberazione n.238/2017) ha precisato che “le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

Pertanto, in risposta al quesito, è possibile affermare che, fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale, non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito. In caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.

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