Il fatto
Un ente locale, in attuazione delle disposizioni legislative regionali, ha affidato un incarico esterno autonomo professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ad esperto giuridico in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori e degli adulti, per la durata di un anno. Il conferimento è avvenuto in coerenza con la normativa, ossia dopo aver certificato la mancanza della figura professionale interna e attraverso una procedura ad evidenza pubblica con selezione comparativa.
I rilievi del Collegio contabile
A dire dei giudici contabili il conferimento dell’incarico esterno è avvenuto, in ottemperanza alla normativa del testo unico del pubblico impiego, a seguito di avviso pubblico, recante la descrizione dettagliata dell’esigenza da soddisfare e delle competenze professionali richieste, è stato pubblicato tramite l’Albo pretorio on-line e nella sezione specifica del sito internet dell’Ente, per la durata di 19 giorni; durata da ritenersi congrua secondo gli indirizzi della giurisprudenza consolidata. Tale consulenza risulta indicato nel programma triennale degli incarichi esterni, con relativa acquisizione del parere favorevole dei revisori dei conti. L’incarico è stato conferito sulla base della graduatoria finale di merito redatta, secondo i criteri prestabiliti dall’avviso pubblico, dalla commissione appositamente nominata per la valutazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento dei colloqui. Il contratto di incarico sottoscritto con il professionista, contiene previsioni sulla definizione dell’oggetto della prestazione, sulla durata e sul compenso, che risultano conformi a quanto stabilito in merito negli atti della procedura di conferimento di incarico. Infine, sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
La questione si è, allora, spostata sulla congruità della decisione dell’ente di ricorrere ad un rapporto di lavoro autonomo, anziché mediante procedura di assunzione a tempo indeterminato della figura professionale richiesta dalla normativa regione. Quest’ultima, nel descrivere la figura dell’esperto giuridico, recita: “I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell’interazione con gli uffici giudiziari. L’esperto giuridico collabora alla promozione d’iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media”.
Dalla chiara lettura delle disposizioni legislative, la motivazione è quella di un rafforzamento della figura dell’esperto giuridico, con l’obiettivo di introdurre tale figura in modo stabile nell’organizzazione dei Servizi Sociali. Ciò affinché le competenze psico-sociali proprie dei Servizi Sociali siano integrate, in modo “continuativo”, con conoscenze di carattere giuridico, ritenute oltremodo necessarie per garantire gli interventi a carattere sociale a cui sono deputati.
La magistratura contabile ha da tempo precisato che le pubbliche amministrazioni debbono valutare attentamente il carattere delle esigenze a cui devono far fronte; ove queste si rivelino come perduranti ha indicato che “l’amministrazione stessa ha l’onere di trovare idonee soluzioni, in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento e formazione dei profili professionali interni”, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali (tra le tante, Corte conti, Sez. centr. contr. legitt. del. n. 7/2014).
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