Secondo un proprio comunicato del 12/06/2013 l’IFEL interviene su alcuni argomenti particolarmente delicati sulle modalità di pagamento dell’IMU. In particolare evidenziano quanto segue:
– Il D.lgs. n. 23 del 2011, articolo 9, comma 3 stabilisce che : «I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno».
– Il D.L. n. 201 del 2011 (come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b del dl 35), all’articolo 13, comma 13- stabilisce le modalità di calcolo dell’acconto e le condizioni di efficacia delle deliberazioni di variazione emanate dai Comuni.
Fino al momento della conversione in legge dl 35 (poi avvenuta con la legge 6 giugno 2013, n.64) tale ultima norma stabiliva che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché dei regolamenti comunali, pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta sull’apposito sito ministeriale (www.finanze.it-Portale del federalismo fiscale).
Nel corso dell’esame parlamentare del dl 35, è stato approvato un emendamento di modifica in ordine all’adempimento sopra richiamato, il quale anzitutto prevede che la prima rata dell’IMU sia calcolata senz’altro sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell’anno precedente, permettendo così al contribuente di ignorare le modifiche deliberate dal Comune, anche se queste fossero intervenute entro il termine di pubblicazione precedentemente previsto (16 maggio).
In proposito, la Circolare n.2/DF ha reputato opportuno chiarire alcuni aspetti di rilievo nell’ipotesi in cui i contribuenti abbiano effettuato il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del dl 35 del 2013. In tal caso, il Mef ritiene – come appare ovvio alla luce dello svolgimento dei lavori parlamentari e dei riflessi che esso ha avuto sulla stampa – che possa trovare applicazione la disposizione dello Statuto dei diritti del Contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3), in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
SOSPENSIONE DELL’IMU
la Circolare n.2/DF precisa che la sospensione della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze opera anche con riferimento ai casi in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione nell’anno 2012 e non abbia modificato tale disposizione per l’anno in corso, dell’unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in ambedue i casi a condizione che l’abitazione non risulti locata.
Analogamente la sospensione opera, in base al disposto del comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, per l’abitazione principale e relative pertinenze attribuite al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione.
Come sopra anticipato, la sospensione dell’acconto Imu sull’abitazione principale riguarda anche le pertinenze, che in base all’art. 13, co.2 del dl 201 del 2011 rientrano nelle agevolazioni riservate all’abitazione principale fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna delle categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell’alloggio. In questo contesto, è dovuto l’acconto per le pertinenze che eccedano i suddetti limiti numerici, cui dovrà essere applicata l’aliquota relativa agli “altri immobili”.
Per quanto riguarda i terreni, vale la pena di sottolineare che la sospensione riguarda esclusivamente i terreni agricoli secondo la definizione già in vigore ai fini dell’ICI e mantenuta nel regime IMU. Sulla base di argomentazioni già formulate dall’IFEL nei mesi scorsi3, tale principio comporta il mantenimento dell’obbligo di pagamento per i terreni c.d. incolti siti nei territori dei Comuni montani nei quali vale l’esenzione per i terreni agricoli a norma dell’articolo 7, co. 1, lett. i) del d.lgs. 504 del 1992.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali, si ritiene che la sospensione operi esclusivamente per i rurali strumentali, indicati dal comma 8, art. 13 del dl 201 del 2011.
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