L’impegno di spesa è successivo al riconoscimento del debito fuori bilancio. La differenza con le passività pregresse

27 Ottobre 2022
Modifica zoom
100%
Il debito fuori bilancio non distingue tra spesa obbligatoria e spesa discrezionale, essendo per entrambe la procedura di riconoscimento identica. Nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio l’impegno contabile deve essere effettuato successivamente e non prima del suo riconoscimento. Infine, le passività pregresse o arretrate, si distinguono dai debiti fuori bilancio, in quanto si è in presenza pese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un maggiore debito per insufficienza dell’impegno contabile. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.165 della Corte dei conti della Sicilia.

Il primo quesito

La questione posta all’attenzione dei giudici contabili ha riguardato il corretto procedimento di pagamento delle spese obbligatorie, sorte in esercizi precedenti, per le quali non è stata assicurata copertura finanziaria nell’esercizio di competenza.

Secondo il Collegio contabile il riconoscimento del debito fuori bilancio ha la finalità di riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all’interno della sfera patrimoniale dell’ente e del “ciclo del bilancio”, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell’adempimento. Spetterà, in particolare, al Consiglio vagliare sia la legittimità del titolo medesimo, sia la sussistenza/reperimento dei mezzi di copertura. La funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell’ente.

Accanto ai “debiti fuori bilancio”, si collocano, invece, le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un maggiore debito per insufficienza dell’impegno contabile. Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti. In questo caso, l’ordinamento permette all’ente locale di fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie, utilizzando strumenti ordinari, come il fondo di riserva o le variazioni di bilancio, finalizzati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili e straordinari.

Precisa, inoltre, il Collegio contabile come, in caso di stanziamento di un fondo per spese impreviste non esonera l’ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di un fondo “non impegnabile”, idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa, nei termini di cui al suindicato articolo 191 del TUEL.

Infine, stigmatizzano i giudici contabili, come ciò che rileva non è la natura della spesa, obbligatoria o meno, da cui geneticamente il debito è scaturito, bensì dal corretto rispetto delle procedure di contabilizzazione e registrazione delle stesse nei pertinenti documenti contabili.

In conclusione, se al momento in cui è sorta l’obbligazione non sia seguito nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio.

Il secondo quesito

Altro quesito è stato posto all’attenzione del Collegio contabile se l’impegno di spese possa precedere il riconoscimento del debito fuori bilancio, ovvero se l’impegno debba essere preso solo successivamente al riconoscimento. La soluzione è fornita dal principio contabile di cui al punto 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, che prevede che «L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».

In altri termini, prima dell’impegno contabile è necessaria la preventiva attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di ricondurre un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all’interno della sfera patrimoniale dell’ente e del “ciclo del bilancio.

8891655684

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento