Il rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l’Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 26/2024/PRSP, depositata lo scorso 8 marzo.
Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.
Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all’indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II, finanziate dalle medesime entrate.
Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
Al riguardo, si sottolinea l’importanza del cronoprogramma al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell’allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l’opera stessa.
La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa limita il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria con conseguente sostenimento di interessi passivi.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.
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