L’art. 228, comma 3, del TUEL, prevede che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
La normativa (i principi contabili)
Il d.lgs. n. 118/2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL, così precisa: “possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.
Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 TUEL) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 TUEL), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL).
Il contributo della Corte dei conti in sede consultiva
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 241/2024/PRSE, pubblicata il 4 ottobre 2024, il Comune deve provvedere alla revisione delle ragioni del mantenimento dei residui, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche. Al fine del rispetto dell’art. 228, comma 3, del TUEL non sono sufficienti prese d’atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell’intera mole delle poste contabili attive.
Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.
L’importanza di una corretta revisione dei residui
Il Comune deve provvedere alla revisione delle ragioni del mantenimento dei residui, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche
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