L’imposta di soggiorno finanzia solo le spese previste dal legislatore senza possibilità di altra destinazione

6 Marzo 2023
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Il vincolo di destinazione dell’imposta di soggiorno è stato stabilito dal legislatore senza alcuna possibilità da parte degli enti di poter estendere i proventi acquisti a fattispecie connotate soltanto da una sorta di connessione per accessorietà alla materia del turismo. In altri termini, l’imposta di soggiorno può finanziare gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo previsti in modo puntuale dalle norme di cui all’art.4, comma 1, D. Lgs. 23/2011 e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all’ambito turistico. Sono queste le indicazioni rese dalla Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.52/2023) ad un ente locale sulla possibile destinazione indiretta delle spese per attività turistiche.

La domanda

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile utilizzare i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno anche per interventi di carattere più generico, che l’ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l’acquisto di arredi urbani; ovvero per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali (mostre, festival, rassegne teatrali, ecc.), fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.

La risposta

Per i magistrati contabile, il vincolo di destinazione delle entrate dovute all’applicazione dell’imposta di soggiorno è contenuto nell’art.4, comma 1, del d.lgs. 23/2011 secondo cui “il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Si è in presenza di una imposta di scopo finalizzata al finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L’esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell’ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato. E’ stata, pertanto, negata dai magistrati contabili l’utilizzazione di tali proventi da fattispecie connotate soltanto da una sorta di connessione per accessorietà alla materia del turismo, ove lo scopo turistico si atteggi a requisito soltanto eventualmente riflesso dell’attività che si intende finanziare con l’imposta di soggiorno (Sezione Campania deliberazione n.114/2018).

Pertanto, gli enti locali potranno destinare i proventi derivanti dal prelievo dell’imposta di soggiorno alle sole fattispecie indicate dal legislatore, quali: 1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; 2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali; 3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi. Di conseguenza non è possibile ricorrere all’analogia o, quanto meno, all’interpretazione estensiva.

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