Con la
sentenza n. 60 del 18 aprile, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’
art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,
laddove dispone che l’IMU sia dovuta per immobili occupati abusivamente, anche quando sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. L’intervento della Corte Costituzionale è stato sollecitato dalla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in relazione ad una vicenda in cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente da numerose persone, aveva chiesto rimborso al Comune dell’IMU versata per tale fabbricato. In sostanza, la società proprietaria si è rivolta alla Corte di Giustizia di I grado competente perché, benché il GIP avesse disposto un sequestro preventivo, questo non era stato eseguito dalle autorità, in ragione del fatto che il Comune non era in grado di assegnare degli alloggi alle persone che avevano occupato abusivamente. Conseguentemente a dette circostanze, la società aveva prodotto istanza di rimborso dell’IMU in quanto, pur consapevole che il presupposto IMU è il possesso “qualificato”, la stessa non poteva acquisire lo ius possidendi in assenza di provvedimento di sgombero da parte delle autorità.
Le conclusioni della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha sancito che nel caso in cui un immobile sia stato occupato abusivamente ed in contrasto con la volontà del proprietario che ha proceduto alla denuncia alle autorità competenti, l’assoggettabilità ad IMU sia contraria al principio di capacità contributiva, precisando che “si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di ricchezza” (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).
Ovviamente, l’aver sancito l’illegittimità costituzionale delle previsione IMU in esame, comporta l’applicazione retroattiva della norma di esenzione con possibilità, per i soggetti passivi che si trovano o si sono trovati nella condizione descritta, di richiedere il rimborso dell’IMU versata, purché non sia intervenuta la decadenza.
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