L’incremento del fondo per le risorse decentrate

18 Febbraio 2013
Modifica zoom
100%

Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 78/2010, non si deve, ancora per il 2013 e salvo proroghe di questo vincolo, superare il tetto del fondo del 2010; le uniche eccezioni sono costituite dalla attivazione dei piani di razionalizzazione e risparmio della spesa previsti dall’art. 16 del d.l. n. 98/2011, per come chiarito dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 2/2013, e dalle risorse che possono essere definite come conto terzi, per come indicato dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti nella deliberazione n. 51/2011 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012. Anche gli incrementi del fondo ex art. 15, commi 2 e 5, del C.c.n.l. 1° aprile 1999 per i dipendenti ed ex art. 26, comma 2, C.c.n.l. 23 dicembre 1999 per i dirigenti vanno compresi in tale tetto e non sfuggono dal vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione dei dipendenti in servizio. Le indicazioni dell’Aran ci dicono espressamente che “deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall’art.9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010”. Ricordiamo che al di fuori del tetto del fondo 2010 sono esclusivamente le risorse definire cd conto terzi, cioè quelle destinate alla incentivazione degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche e la progettazione di strumenti urbanistici; i compensi per gli avvocati dipendenti dell’ente in caso di esito positivo del contenzioso; i compensi provenienti dall’Istat per il censimento ed i risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo dell’anno precedente.

L’INCREMENTO
La possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate, parte variabile, con risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997 è utilizzabile in modo discrezionale da parte delle amministrazioni, sulla base di una scelta che non ha natura obbligatoria ed è rimessa alle “condizioni di bilancio ed alla capacità di spesa”. Ciò nonostante il testo preveda un richiamo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Analoghe indicazioni devono essere fornite, a maggior ragione, per la utilizzazione delle altre forme di incremento del fondo sia dei dirigenti che dei dipendenti: in ogni caso non siamo mai in presenza di una scelta obbligata, neppure se essa era già stata disposta negli anni precedenti.

LA VIRTUOSITA’
Si deve inoltre ricordare che, sulla base delle modifiche apportate al d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta, le possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate sono rimesse al rispetto del patto e dei vincoli dettati dalla normativa per la spesa del personale. Tali vincoli sono il non superamento del tetto, che è fissato nell’anno precedente per i comuni soggetti al patto e nel 2008 per quelli non soggetti, nonché il restare al di sotto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Il mancato rispetto di anche uno solo di questi parametri determina come conseguenza il divieto di inserimento nel fondo di qualunque risorsa aggiuntiva, quindi non solo quelle provenienti dall’art. 15, comma 2, ma anche dal comma 5, sempre dello stesso articolo del C.c.n.l. 1 aprile 1999, nonché per i dirigenti dell’art. 26, comma 3, del C.c.n.l. 23 dicembre 1999.
Ed infatti ci viene detto testualmente dall’Aran che “le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.c.n.l. del 1° aprile 1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art. 15, comma 2, del C.c.n.l. del 1° aprile 1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale”. Si deve ricordare che tali parametri sono quelli che consentono le assunzioni di personale entro i tetti dettati dalla normativa.
Lo stesso vincolo si deve applicare, a parere di chi scrive, anche all’incremento del fondo con una parte dei proventi derivanti dalla attuazione dei piani di razionalizzazione e risparmio.

LE CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL’ART. 15, COMMA 2, CCNL 1 APRILE 1999
L’Aran evidenzia subito che “le finalità ed i presupposti applicativi, che rappresentano il fondamento giustificativo di tale disciplina, sono specifici e diversi rispetto a quelli stabiliti per l’attuazione delle previsioni dell’art. 15, comma 5, del C.c.n.l. del 1° aprile 1999”. Questo elemento è assai importante con riferimento specifico alla considerazione che in comune queste due fonti di alimentazioni del fondo hanno il riferimento a specifici obiettivi di produttività e di miglioramento dei servizi. Per cui si deve trarre la conclusione che per la stessa attività aggiuntiva è consentito il finanziamento esclusivamente con una singola voce.
La scelta discrezionale delle amministrazioni è legata alle seguenti motivazioni: “effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art. 15, comma 5, del medesimo C.c.n.l. del 1° aprile 1999)”. Si deve ritenere, scelta che risulta in modo più chiaro dalla indicazione della importanza prevalente che assumono gli obiettivi assegnati, che tali fattori non debbano necessariamente coesistere, ma che sia sufficiente la presenza di uno solo.
Occorre inoltre, il che costituisce un vincolo procedurale, che il nucleo di valutazione o i servizi di controllo interno effettuino  un “accertamento preventivo” di tale condizione
Sulla base di queste indicazioni di carattere generale, l’Aran trae la conclusione che la utilizzazione di questa opportunità di incremento del fondo deve comunque essere decisa “sempre in via preventiva rispetto all’anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattivo di tale previsione”. Ed ancora, è assolutamente necessaria la certificazione “con precisa assunzione di responsabilità, dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione della sussistenza e del rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento”.

LA DELIBERAZIONE
Le indicazioni dell’Aran si concludono con il chiarimento che “tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001)”. Il che, sul terreno pratico, vuol dire che il consiglio deve recitare un ruolo attivo, non limitandosi ad approvare il bilancio preventivo in cui esse contenute, ma avendo specifica contezza della utilizzazione di queste disposizioni.

I PROVENTI DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMIO
La sezione autonomie della Corte dei conti ha detto di si alla destinazione al personale di una parte dei proventi derivanti dai piani di razionalizzazione e risparmio di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011. Essa, nella deliberazione 21 gennaio 2013 n. 2, ha affermato il seguente principio di diritto: “in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Carlo Dell’Erba

Fonte: La Gazzetta degli enti locali

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento