L’indennità di funzione per gli amministratori locali secondo il TUEL

7 Novembre 2022
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L’art. 82, comma 2, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”; il successivo comma 8 stabilisce che “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell’Interno di concerto col Ministro del Tesoro del 4 aprile 2000 n. 119, che ha regolamentato le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori locali, individuando una griglia (tabella “A”) di compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente.

La popolazione residente da considerare agli effetti della fascia di riferimento, per la quantificazione delle indennità spettanti agli amministratori locali, si calcolava tenendo conto di quella risultante alla fine del penultimo anno precedente (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).

Successivamente l’art. 1, comma 136, della legge n. 56 del 7 aprile del 2014 ha disposto che grava sui Comuni l’obbligo “di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

Anche la Sezione Regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 102/2016/PAR, ha chiarito che “per “legislazione vigente” -cui rapportare l’invarianza degli oneri menzionati dal comma 136 dell’art.1 della L. n.56/2014- si deve intendere quella effettivamente vigente e non quella da ultimo concretamente applicata dal singolo Comune (diversa dalla prima poiché magari la mancata sopravvenienza di una tornata elettorale non aveva ancora consentito all’Ente di applicare l’ultima legislazione in vigore). Ciò in quanto il legislatore, nell’art. 1, comma 136, “fa riferimento alla normativa <vigente> e non a quella in concreto attuata dal singolo ente locale” (sez. reg. di controllo per il Lazio, delib. n. 230/2014/PAR e delib. n.208/2015/PAR). Il citato comma 136 è ispirato alla chiara ratio di evitare l’incremento della spesa pubblica che potrebbe fisiologicamente scaturire dal consentito aumento del numero di amministratori ed a tal fine fissa un tetto massimo di spesa cui rapportare l’invarianza, nei limiti della quale si potrà poi legittimamente operare la riespansione del numero degli amministratori consentita a decorrere dal 2014 (in tal senso cfr. Sez. Autonomie n.24/SEZAUT/2014/QMIG; Sez. Controllo Puglia n.112/2014/PAR e Sez. Controllo Lombardia n.265/2014/PAR; Sez. Controllo Veneto n. 631/2014/PAR)”. Sebbene la Legge Delrio “abbia consentito, con una evidente inversione di tendenza rispetto al passato, l’aumento del numero degli amministratori locali, essa ha mantenuto fermo il contenimento dei costi della politica siccome già ridotti, fissando l’invalicabile principio della invarianza della spesa a legislazione vigente”.

Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). In particolare, l’art. 1, comma 583, prevede che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni”, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.

La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità di funzione del Sindaco mediante l’introduzione di un altro parametro ovvero il trattamento economico corrisposto al Presidente della Regione.

Viene, inoltre, introdotta una disciplina transitoria per gli anni 2022 e 2023: il successivo comma 584 prevede, infatti, che “l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto (delib. n.120/2022/PAR), “per quanto riguarda le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, il comma 585 ha previsto che le stesse devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai precedenti commi, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal d.m. n. 119/2000”.

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