L’iscrizione di ipoteca su un credito non rientra tra i casi esclusi per il calcolo del FCDE

15 Dicembre 2021
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Le ipotesi di esclusione dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono tassative e il responsabile finanziario non può considerare credito certo un importo iscritto nei residui attivi assistito da ipoteca, come non può considerare certo l’importo che si prevede di incassare l’anno successivo. Sono queste le motivazioni con le quale la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.151/2021) ha imposto all’ente locale il ricalcolo corretto con evidenza successiva dell’eventuale maggior disavanzo emergente e della relativa copertura.

La verifica

Nella fase istruttoria, a fronte delle verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto spiegazioni all’ente dei crediti di cui non ha effettuato l’accantonamento. La risposta dell’ente è stata la seguente:

  • con riferimento all’ICI ha addotto come motivazione il fatto che trattasi di crediti riconducibili a cartelle esattoriali per le quali è in corso un’attività da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
  • i crediti relativi all’Addizionale Comunale IRPEF non sono stati considerati perché incassati nell’anno successivo;
  • i residui relativi all’IMU non sono stati considerati perché nei confronti della società inadempiente l’ente ha iscritto ipoteche su beni societari e sui beni dei soci coobbligati di primo grado di cui all’articolo 2821 del cc.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno risposto alle indicazioni dell’ente quanto segue:

  • In relazione ai residui ICI non considerati nel calcolo del FCDE la motivazione addotta dall’ente non può essere condivisa. Infatti, dal momento che l’affidamento dell’attività di riscossione coattiva all’Agenzia non fa venir meno l’obbligo di accantonamento, ma al contrario evidenzia ancora di più il rischio di inesigibilità del credito, a fronte del quale trova la sua ragion d’essere il Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • Con riferimento ai residui riconducibili all’Addizionale Comunale IRPEF, il Comune ha dichiarato di non avere operato l’accantonamento in quanto trattasi crediti riscossi negli esercizi 2020 e 2021. Anche tale seconda motivazione non è condivisibile, in quanto la circostanza di avere incassato il credito negli esercizi successivi a quello in relazione al quale andava calcolato l’accantonamento non rientra tra i casi previsti dal legislatore in cui non operare il relativo accantonamento. Invero, l’avere incassato il credito nell’esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo;
  • in merito ai residui relativi all’IMU che presenta iscrizione ipotecaria, il Collegio contabile ha evidenziato che il principio contabile consente l’esclusione dal calcolo dell’accantonamento solo per i residui garantiti da fidejussione e non cita anche le garanzie reali, come l’ipoteca. Infatti, “Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”. È pur vero, dall’altra parte, che nell’esempio n. 5 riportato nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in relazione all’individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è stabilito che “(…) la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. Tuttavia, né nella nota integrativa al bilancio né nella relazione sulla gestione si evince una valutazione in merito e non è riportata alcuna giustificazione.

Va rilevato come, nel caso in cui la decisione fosse quella di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche per mezzo delle ipoteche già esistenti, e mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società, nonostante che si sia in presenza di una società assoggettata a fallimento, l’operazione contabile compiuta dall’ente è da considerarsi illegittima. Ricorda, infatti, il Collegio contabile come l’accantonamento a FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. A dire della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/2016) il FCDE costituisce “uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall’altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario”.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, l’ente dovrà provvedere a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, pertanto, a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020, previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità da determinarsi secondo i criteri indicati dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. Ove tale operazione comporti la determinazione di una parte disponibile negativa del risultato di amministrazione, sarà necessario operare secondo le indicazioni riportate nell’art. 188 del Tuel.

 

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