L’iter per la formazione, l’approvazione e il controllo del bilancio preventivo segue scadenze, fasi ed adempimenti tassativamente regolati dalla legge.
Vi è comunque un lieve margine di discrezionalità in capo a ciascun Ente che si esplica attraverso la potestà del regolamento di contabilità di prevedere alcuni tempi e modalità di programmazione, pur nel rispetto dei principi generali con valore di limite inderogabile stabiliti dall’art. 152 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’allegato n.1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Sintetizzando la normativa in materia di programmazione e di controllo del bilancio preventivi
LINEE PROGRAMMATICHE
Innanzitutto, il bilancio preventivo fa riferimento alle Linee programmatiche dell’Amministrazione che si danno per approvate nelle modalità di cui all’art. 46, c.3, Tuel:
“Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.
PRESENTAZIONE DEL DUP
Un altro atto propedeutico al bilancio è il DUP che deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno.
“1. Gli enti locali … presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno … 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario” (Art. 151, c.1 e 2, Tuel).
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni…” (Art. 170, c.1, Tuel).
“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione” (Art. 170, c.5, Tuel).
I termini di presentazione del Dup e delle relative note di aggiornamento non sono perentori (Conferenza Stato-Città del 18/2/16).
Non è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8; rinvio al regolamento di contabilità. DL 113/16, conv. nella L.160/16, art.9 bis, c.1).
PROGRAMMA TRIENNALE LLPP
Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, fanno parte del contenuto obbligatorio del DUP.
“La realizzazione dei LLPP degli e.l. deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP”. All. 4/1, p. 8.2. Introdotto da art.1, c.505, L.208/15. poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56).
“I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. Art. 21 Dlgs. 50/16.
Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i).
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE
Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi fa parte del contenuto obbligatorio del DUP.
Fu introdotto dall’ art.1, c.505, L.208/15. poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56).
Vedasi art. 21 Dlgs. 50/16.
Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i-bis).
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (Art. 170, c.1, Tuel).
I termini di presentazione del Dup e delle relative note di aggiornamento non sono perentori (Conferenza Stato-Città del 18/2/16)
Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2 e punto 8.
Non è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8; rinvio al regolamento di contabilità. DL 113/16, conv. nella L.160/16, art.9 bis, c.1).
INDIRIZZI OPERATIVI AI FUNZIONARI
Di norma, specie negli Enti di maggiori dimensioni, l’Organo esecutivo formula degli indirizzi operativi per la redazione del bilancio, sulla base delle linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato, nonché dell’andamento della situazione dell’esercizio in corso. Tale adempimento, anche se facoltativo, viene introdotto laddove la complessità gestionale o situazioni specifiche, richiedono maggiore attenzione al coordinamento delle scarse risorse disponibili.
LA PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI BILANCIO
Sotto il profilo operativo, i Responsabili dei servizi, in stretta collaborazione con l’Organo esecutivo e gli Assessori, inoltrano le proposte di bilancio triennale al responsabile del servizio finanziario che procede all’assemblaggio verificandone la compatibilità, la veridicità, la coerenza, l’attendibilità e gli equilibri, ai sensi degli artt. 153 e 162 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI
La prima bozza di bilancio deve riportare anche il piano delle alienazioni patrimoniali ex art. 58, comma 1, L. 21 agosto 2008, n. 133, di conversione del DL 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo di dimostrare la coerenza delle previsioni.
LE AZIONI CORRETTIVE PER RAGGIUNGERE GLI EQUILIBRI
Nella prima bozza di bilancio, difficilmente si raggiungono gli equilibri di bilancio poiché le esigenze di spesa sono sempre maggiori delle risorse disponibili. In tali casi l’Organo esecutivo fornisce le direttive per definire o correggere la programmazione delle attività, dei servizi e delle relative fonti di finanziamento, allo scopo di raggiungere gli equilibri di bilancio.
L’iter operativo della formazione del bilancio termina con la stesura finale degli “schemi di bilancio”, nel rispetto degli equilibri e delle altre regole contabili e con tutti gli allegati previsti dalla legge.
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DA PARTE DELLA GIUNTA ENTRO IL 15 NOVENBRE
Una volta redatto dai responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario lo schema di bilancio (unitamente ai suoi allegati) nel rispetto di tutti i vincoli di legge, la Giunta lo approva con deliberazione, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letteralmente, il citato comma 1 dell’art. 174 dispone che “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall’organo esecutivo… entro il 15 novembre di ogni anno…”; fermo restando che alla redazione materiale dello schema di bilancio provvedono di norma gli Uffici dell’Ente, è ovvio che il Legislatore, in questo caso, ha inteso rimarcare le competenze e le responsabilità degli Amministratori dell’Ente (che si avvalgono per l’appunto degli Uffici per l’espletamento delle loro funzioni).
PRESENTAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO
Letteralmente, il citato comma 1 dell’art. 174 dispone che “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”; il Legislatore, in questo caso, ha inteso rimarcare i rapporti interorganici che legano Consiglio e Giunta, rinviando le modalità dlla presentazione al regolamento di contabilità di ciascun Ente.
Il regolamento di contabilità fissa i termini entro i quali avviene la trasmissione all’organo consiliare (letteralmente “presentati”, art. 174, comma 1 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri emendamenti allo schema di bilancio proposto dall’organo esecutivo.
“2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio” (art. 174, comma 2 del Tuel).
Per quanto concerne le modalità di presentazione, il Ministero dell’Interno chiarisce che “si ritiene legittimo il recapito dello schema di bilancio annuale di previsione con i relativi allegati ai singoli consiglieri presso il rispettivo domicilio, L’ente locale, infatti, può autonomamente determinare le forme di trasmissione e di pubblicità del documento contabile.”.
Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punti 4.2 e segg.
IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
Lo schema di bilancio, approvato dalla Giunta, va trasmesso all’Organo di revisione che ha a disposizione un termine di tempo fissato dal regolamento di contabilità per esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione prescritto dall’art. 239, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
“1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:… b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione….” Art. 239 – Funzioni dell’organo di revisione del Tuel.
L’All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 9.3 precisa che “Il bilancio comprende… i seguenti allegati:…n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio” (Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015).
Pertanto, essendo la relazione dell’Organo di revisione formalmente un allegato del bilancio, essa va trasmessa ai consiglieri assieme agli schemi di bilancio; per tale fattispecie è prevista comunque una ampia autonomia regolamentare.
Si fa presente che l’Organo di revisione invia annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione specifica sul bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
EMENDAMENTI AL BILANCIO
Il controllo politico-amministrativo dei consiglieri riveste grande importanza con riguardo al bilancio preventivo.
“2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti [presentazione dello schema di bilancio e del DUP al Condiglio] un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.” (art. 174, comma 2 del Tuel).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
Prima dell’approvazione formale del bilancio da parte dell’organo consiliare, occorre approvare le delibere che approvano le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici, al fine di produrre il titolo giuridico a supporto della previsione in bilancio delle relative entrate (art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007).
Letteralmente, l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
ADOZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE CHE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI – 31 DICEMBRE
Una volta trascorsi i termini fissati dal Regolamento di contabilità per l’esame degli schemi di bilancio, il Consiglio approva il bilancio di previsione (unitamente ai suoi allegati) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA CONSILIARE CHE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE
Per effetto dell’entrata in vigore della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (entrata in vigore l’8/11/02), la deliberazione consiliare che approva il bilancio preventivo non è più sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo regionale di controllo; pertanto, la delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E’ tuttavia ammissibile l’applicazione del successivo comma 4 che prevede la dichiarazione di immediata eseguibilità con voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio.
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE CHE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE
“4. Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato” (art. 174, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Vedasi anche l’All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 9.3.: “Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell’ente. Nel sito internet dell’ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato.”
L’art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo…
Il DPCM 22 settembre 2014 ha definito gli schemi tipo e le modalita’ che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestivita’ dei pagamenti.
Dal 1 gennaio 2015 non c’è più l’obbligo di pubblicare sui giornali quotidiani e periodici gli estratti del bilancio ex articolo 6 della legge 67/1987.
DIVULGAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE CHE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE
Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti (Art. 162, c.7, Tuel).
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