L’obbligo del pagamento delle spese di viaggio dei revisori dei conti. Limitazioni

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 22/10/2015)

A seguito del sorteggio ai sensi dell’art. 16 del D.L. 138/2011, è stato nominato un revisore la cui distanza dal Comune è tale da comportare una spesa imprevista consistente nel rimborso delle spese di viaggio, autostradali e per i pasti consumati. Il Sindaco del Comune istante chiede ausilio ai giudici contabili al fine di verificare se tali ulteriori spese, non previste per il precedente revisore la cui residenza era nel Comune, debbano essere corrisposte nel limite del 50% o sia necessario ridurre il compenso corrisposto di cui il DM 20 maggio 2005 considerato dalla norma come “massimo” e pertanto riducibile, nonostante la riduzione già operata per legge del 10%, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.6 comma 3 del D.L. N. 78/2010.
In risposta al quesito è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per Lombardia, con la deliberazione n.329 depositata in data 15/10/2015.

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