L’obbligo di accantonare nel bilancio preventivo le perdite delle società partecipate

28 Settembre 2022
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L’emergenza a seguito della crisi pandemica Covid-19 ed il caro bollette dei consumi di luce e gas a seguito della guerra in Ucraina fanno emergere criticità finanziarie anche nelle società partecipate dagli enti locali. Sotto il profilo di finanziario scatta per l’Ente locale socio un obbligo preciso. L’art. 21 del D. Lgs. D.Lgs. 19-8-2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dispone:

“1. Nel caso in cui società partecipate … presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti … accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione…”

Una parziale eccezione è fatta per le società di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per le quali il risultato è la differenza tra valore e costi della produzione e non ‘utile o perdita di esercizio. La finalità del legislatore mira ad evitare la tentazione (chiaramente elusiva) di arrivare a una quadratura del bilancio comunale a spese delle aziende partecipate. Pertanto, se una società partecipata al 50% dal Comune Y ha prodotto una perdita al 31/12/anno n, di €100, occorre allocare un fondo di €50 nella spesa corrente del bilancio preventivo del Comune.  Ciò previa verifica che la perdita non sia stata immediatamente ripianata con riserve disponibili allo scopo e fermo restando le considerazioni generali in ordine alla necessità di mantenimento degli equilibri economico-patrimoniali della società e degli equilibri finanziari del Comune socio.

Pur non essendo espressamente citato dall’art. 21 del D. Lgs. 175/2016, si ritiene che l’accantonamento debba avvenire nel bilancio di previsione e poi confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. In tal senso vedasi Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Campania, Parere n. 333/2016 e Corte dei Conti del Piemonte delib. 63/2020: “la Sezione ritiene opportuno subito rammentare che la norma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo”.  Vedasi anche il punto 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che disciplina, sotto il profilo economico-patrimoniale, la determinazione del valore degli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario.

In fase di prima applicazione della norma, era previsto un periodo transitorio con alcune agevolazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 (vedasi comma 2, dell’art. 21 succitato). Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che modifica il D. Lgs. 175/2016, ha successivamente precisato che le P.A. possono ripianare le perdite della società con le somme accantonate nel fondo ripiano perdite delle società partecipate. Tuttavia, la delibera della Corte dei conti n. 127/2018 della Sezione Regionale di Controllo della Liguria evidenzia che l’obbligo di accantonamento non comporta – a carico dell’ente – né un obbligo di copertura della perdita, né un obbligo di farsi carico delle posizioni debitorie della società partecipata. Si tratta solamente di una sorta di sanzione di accantonamento di risorse nel bilancio dell’Ente socio. La Sez. Reg. di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, con Parere n. 333 /2016 definisce il fondo ripiano perdite delle società partecipate come “uno stanziamento figurativo di spesa da far rifluire, al termine di ciascun esercizio considerato, nell’avanzo vincolato, in modo da garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri dell’ente”.

Sulla scia di una notevole giurisprudenza, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 11 del 24 gennaio 2018, ha evidenziato la necessità di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto. Interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo, può dar luogo a responsabilità. Inoltre, la citata delibera n. 127/2018 precisa che l’articolo 21 del D. Lgs. 175/2016 trova applicazione generalizzata alle società partecipate dagli enti locali, non essendo possibile limitare il perimetro di applicazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono iscritte nell’elenco Istat.

L’importo accantonato nel fondo ripiano perdite delle società partecipate si libera negli anni successivi con utili di esercizio della Società sopravvenuti o se la società viene dismessa o liquidata. Per quanto concerne le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale, il punto 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, dispone:

“4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell’art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l’accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.”

Quindi, nel caso di accantonamento nel bilancio preventivo per la costituzione di un fondo ripiano perdite di società partecipate, per le quali il risultato di esercizio negativo è stato immediatamente ripianato tramite l’utilizzo di riserve, non si effettua alcuna rilevazione (di detto fondo) in contabilità economico-patrimoniale.

 

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