di Vincenzo Giannotti
Accade sovente che le amministrazioni ritardino l’approvazione dei debiti fuori bilancio anche in ragione del fatto che, a fronte della scarsità delle risorse da dedicare alla loro copertura, ai sensi dell’art 193, comma 4, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (inizio della procedura di scioglimento del Consiglio). Ciò accade fino al momento in cui il mancato riconoscimento del debito diventi successivamente sentenza esecutiva con obbligo da parte del Consiglio, non già di riconoscere la legittimità del debito, che non essendo stato opposto, esiste già, ma quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.
Sulla problematica della copertura finanziaria e sull’utile ricostruzione degli strumenti tipici di copertura, è intervenuta la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte nella deliberazione n.354 depositata in data 17/10/2013.
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