L’utilizzo del Fondo anticipazione liquidità per la riduzione del disavanzo da riaccertamento straordinario

Nell’esame del conto consuntivo di un ente locale è stato rilevato una criticità nel ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la certificazione del riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario…

16 Ottobre 2018
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Nell’esame del conto consuntivo di un ente locale è stato rilevato una criticità nel ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la certificazione del riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario mediante la riduzione trasferimento del Fondo anticipazioni di liquidità, dove la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione 3/10/2018 n.101 si è soffermata sulla coerenza di tale operazione contabile.

L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria

Un comune di modeste dimensioni ha fatto ricorso per 350 giorni alle anticipazioni di tesoreria, evidenziando i giudici contabili come in questa situazione il Comune di trovi in una situazioni di irregolarità contabile. In particolare, l’utilizzo reiterato e continuo delle anticipazioni di tesoreria, cui sono associati profili di scarsa riscossione dei crediti in bilancio e in presenza di un disavanzo ancora da riassorbire costituisce il sintomo di anomalie gestionali e di precari equilibri finanziari, che debbono essere attentamente monitorati. Tale criticità, inoltre, non può essere mitigata dal riconoscimento previsto dall’art.222 del Tuel il quale stabilisce solo i limiti che non possono essere superati (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli) con ciò non potendo l’ente giustificare la sua posizione di non aver superato gli stessi. Infatti, precisa il Collegio contabile come l’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine a cui l’ente deve ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità e non deve cronicizzarsi, fino a diventare quasi uno strumento ordinario di gestione della spesa pubblica, stante anche il maturare di interessi passivi, che non deve essere sottovalutato potendo essere fonte di eventuali responsabilità sotto il profilo del danno erariale.

Utilizzo e destinazione del Fondo anticipazioni di liquidità

Il Consiglio comunale con propria deliberazione ha rettificato il calcolo del risultato di amministrazione 2016 per la parte vincolata, con la conseguenza che il disavanzo di amministrazione è passato da euro – 343.162,11 registrati nel 2015 a euro – 179.624,14 nel 2016, con un recupero di complessivi euro 163.537,97. A tal fine il comune ha utilizzato la quota accantonata per l’anticipazione di liquidità ex dl n.35/2013 per complessivi euro 329.576,63, scontando le riscossioni avvenute nel 2016 per un ammontare di euro 175.019,67, restando così accantonata a titolo di Fondo anticipazioni di liquidità la somma di euro 154.556,96. Secondo il Collegio contabile tale operazioni rientra nella facoltà prevista dall’art. 2, c. 6 del dl n. 78/2015, secondo cui, al fine di ridurre l’impatto del F.C.D.E. (che tiene conto delle riscossioni in conto residui riferite al quinquennio precedente in misura costante) è possibile utilizzare le (sole) riscossioni in conto residui intervenute nel corso dell’anno di riferimento (2016). L’applicazione della norma genera una contrazione della parte accantonata del risultato di amministrazione con consequenziale aumento della parte disponibile, che in questo caso rimane comunque negativa.  In tal modo l’ente perviene, altresì, ad una ulteriore e sensibile
riduzione del disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, che diviene pari ad euro 179.624,14, da ripianare in rate annuali di euro 15.547,421 con scadenza al 2028. Rileva il Collegio contabile che se il Comune non si fosse avvalso di detta possibilità il suo risultato di amministrazione sarebbe peggiorato e non migliorato grazie all’operazione contabile effettuata anche se consentita dalla normativa. A tal fine, il Collegio contabile invita il Comune a monitorare attentamente i flussi delle entrate e delle spese e di migliorare ulteriormente la capacità di riscossione affinché non si generi nuovo disavanzo e non venga così invertito il percorso di risanamento sin qui realizzato.

 

 

 

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