L’utilizzo delle entrate vincolate

14 Marzo 2019
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di M. Bellesia

I vincoli delle entrate:

Innanzitutto, le entrate c.d. vincolate, ovvero le entrate acquisite dall’Ente che presentano un vincolo di destinazione a favore di una determinata spesa (o tipoloia di spesa), debbono essere distinte con un apposito codice negli ordinativi di incasso (o reversali), ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. I vincoli possono derivare:
1) dalla legge;
2) da trasferimenti;
3) da prestiti.

Trattasi perlopiù di contributi da altre Pubbliche Amministrazioni che l’Ente riceve per effettuare un determinato investimento o una precisa attività e che, come tali, non possono essere destinati ad altri scopi.

Fra le entrate vincolate vi sono anche i mutui e gli altri prestiti che finanziano investimenti.  Il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate con destinazione vincolata, di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del Tuel. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 10.2.

In relazione alla specifica natura di tali entrate, anche i prelievi nel conto di tesoreria sono regolamentati. Infatti l’art. 209, comma 3-bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, impone al Tesoriere di tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati.  Anche i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con mandati di pagamento contraddistinti da apposito codice, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lettera i) del Tuel.

L’utilizzo di codici specifici negli ordinativi di incasso e di pagamento, genera la c.d. “cassa vincolata”, all’interno del fondo di cassa complessivo dell’Ente.

L’utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa

E’ consentito l’utilizzo temporaneo, in termini di cassa, delle risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

L’utilizzo delle entrate vincolate, essendo gratuito, rappresenta in effetti una forma di recupero di disponibilità liquide prima di richiedere l’anticipazione di cassa al proprio Tesoriere, che di norma è a carattere oneroso.  Il Responsabile del servizio finanziario deve prestare la massima attenzione nella gestione della liquidità dell’Ente, sia quella vincolata, sia quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l’Ente vada in anticipazione di cassa quando dispone di risorse liquide, generando maggiori spese per interessi.

Va sottolineato che per “utilizzo in termini di cassa” si intende solamente l’impiego temporaneo delle disponibilità liquide, senza inficiare la destinazione specifica delle entrate vincolate, che rimane individuata dalla relativa fonte di finanziamento (entrate indicate dalla legge, trasferimenti, mutui e altri prestiti).

La richiesta di utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa deve essere preceduta da una formale deliberazione di autorizzazione della Giunta dell’Ente che attesti i limiti massimi, ai sensi dell’art. 222, comma 1, del Tuel. Dopo l’approvazione della delibera di Giunta di autorizzazione all’anticipazione di cassa, l’utilizzo avviene di norma su richiesta del responsabile del servizio finanziario, secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità o dalla convenzione di tesoreria di cui all’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il limite massimo di utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa coincide con il limite delle anticipazioni di tesoreria (art. 195, c. 1 del Tuel. Vedasi paragrafo precedente) e l’utilizzo effettivo vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria (art. 195, c. 3 del Tuel). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate. Inoltre, l’utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa è previsto dall’art. 195, commi 1 e 3, del Tuel, solo per il pagamento di spese correnti.

Non possono ricorrere all’utilizzo delle entrate vincolate gli Enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, del Tuel (art. 195, comma 1, Tuel).

La contabilizzazione dei movimenti di utilizzo e reintegro della cassa vincolata

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 10.1, fa presente che la contabilizzazione dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel è, di fatto, una novità introdotta dal D. Lgs. 118/2011. Per tali operazioni si utilizzano le “altre entrate per partite di giro”.  Il medesimo Principio contabile, al punto 10.2, dispone:
“L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).”
A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:
a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto b);
b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

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