di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 31/8/2015)
La mancata approvazione del rendiconto di gestione 2014 nei termini comporta, ai sensi dell’art.227, comma 2-bis, D.Lgs.267/00, la procedura prevista dall’art. 141 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. In particolare l’art.141, comma 2, stabilisce che:
- “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 (ndr quando non sia approvato nei termini il bilancio), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio (ndr primo periodo).
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