Mancato inserimento negli equilibri fuori bilancio dei debiti fuori bilancio per canoni dovuti ad un consorzio. La competenza è del giudice ordinario

6 Ottobre 2022
Modifica zoom
100%
La controversia riguardante il mancato inserimento dei debiti fuori bilancio da parte di un ente locale di canoni dovuti per contratto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo essendo la competenza intestata al giudice ordinario. Sono queste le motivazioni con le quali il TAR per la Campania (sentenza n.2471/2022) ha declinato la propria giurisdizione sul silenzio serbato dall’ente locale avverso il mancato inserimento dei debiti fuori bilancio nei confronti di un consorzio per canoni non versati.

Il fatto

Un consorzio ha diffidato, un ente locale, ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della verifica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 – comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e, quindi, inserire negli atti contabili di prossima approvazione l’importo a lui dovuti per mancati canoni corrisposti. Non avendo l’ente proceduto all’inserimento degli importi dovuti, il consorzio ha adito il giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall’ente, al fine di annullare la deliberazione degli equilibri di bilancio, ex art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per il mancato inserimento degli importi reclamati.

Il giudice competente

Nel caso di specie, il mancato adempimento dell’ente locale, avrebbe riguardato il riparto dei contributi consortili in conto esercizio inerente il consuntivo degli ultimi quattro anni. A dire del giudice amministrativo di primo grado adito dal consorzio, nel caso di specie si sarebbe in presenza di diritti soggettivi segnatamente il riconoscimento della sussistenza, o meno, del diritto di credito in capo al consorzio ricorrente per la somma della quale pretende l’inserimento negli atti contabili comunali propedeutici al relativo pagamento, con la conseguenza che la controversia esula dalla giurisdizione di legittimità del G.A., radicandosi, su di essa, la giurisdizione del G.O. Infatti, nel caso di specie è lo stesso consorzio che ha precisato che il “ricorso è volto a censurare il mancato riconoscimento fuori bilancio delle somme dovute in favore del Consorzio ricorrente per obblighi statutari e prestazioni rese”. Infatti, in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali dei debiti fuori bilancio, ove il privato agisca per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’ente locale e l’ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civile, Sez. Un., 21/12/2020, n. 29178).

Il giudice amministrativo, infatti, ha avuto modo di evidenziare che, in presenza di un mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare medesima. In altri termini, il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Brescia, sez. I, 28/09/2015, n.1229). Pertanto, l’atto di regolarizzazione contabile – il riconoscimento del debito fuori bilancio – non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’Ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile stante la giurisdizione del giudice ordinario.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento