Secondo il TAR Marche (Sez. II) mediante sentenza 6 marzo 2024, n. 212 riguardo al mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante e non già dalla deliberazione consiliare, ovvero dalla omessa adozione della deliberazione consiliare medesima.
La posizione giuridica soggettiva
Il mancato pagamento di somme dovute in base ad attività negoziale quali, appunto, quelle dovute a titolo di compensi professionali, ricade nella fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di contratti d’opera professionale coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, rispetto ai quali il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, non potendo, esso, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta ed essendo, al contrario, il diritto sostanziale di credito nei confronti dell’Amministrazione a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08/03/2021, n. 2825, Cass. Civ., SS.UU., 21.12.2020, n. 29178; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 28/09/2015, n. 1229; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 13/03/2015, n. 90 e 11/12/2014, n. 2049; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 10/04/2014, n. 2049; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 05/02/2014, n. 187).
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