Mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e stabilizzazione del personale

24 Marzo 2023
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La questione riguarda le disposizioni iniziali previste dal Decreto Madia sulla stabilizzazione del personale che ha inibito questa possibilità agli enti locali che avessero violato il patto di stabilità nel quinquennio 2012-2016, periodo mai modificato nonostante le numerose proroghe che, al momento, si esauriscono nell’anno 2023. La Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.35/2023) ha rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie per una decisione nomofilattica.

Il fatto

Un ente locale che non aveva nel periodo 2012-2016 rispettato il patto di stabilità è successivamente stato dichiarato in dissesto. A seguito della chiusura del dissesto, ha posto le seguenti domande ai magistrati contabili: «se il comma 4 dell’art. 20 del D.L. n. 70/2017 che dispone:” le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” a) vada interpretato nel senso che le disposizioni di cui al comma 1 non possono essere applicate ai comuni che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica per tutto il quinquennio 2012-2016 oppure non possono essere applicate anche dai comuni che non hanno rispettato detti vincoli anche per una sola annualità del suddetto quinquennio.
b) Si applica anche all’ipotesi di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il quinquennio antecedente alla data di maturazione dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) alla pari delle diverse proroghe previste dalle norme che si sono succedute nel tempo”. La risoluzione del problema permetterebbe, infatti, all’ente locale tornato in bonis di poter procedere alle assunzioni, quale ente capofila, di personale dei servizi sociali assunti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione.

Le osservazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili ricordano come, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, è stata data possibilità agli enti di assumere, nel triennio 2018-2020, il personale precario in possesso di determinati requisiti. Da ultimo il d.l. 228/2021 (“Milleproroghe”) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’attuazione della stabilizzazione dei cosiddetti precari, modificando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017. E’ stata, inoltre, data possibilità agli enti “fino al 31 dicembre 2024, di bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.
Nonostante le diverse proroghe dei termini forniti dal legislatore per la proroga della stabilizzazione, il comma 4, dell’art.20 del d.lgs. n.75/2017, ha lasciato immutata dal 2017, il divieto ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica”.

Effettuata la premessa legislativa, a dire del Collegio contabile il riferimento alla locuzione normativa “intero periodo 2012-2016” si riferisca a tutti gli anni del quinquennio preso in considerazione dal legislatore e, dunque, anche alla singola annualità. Pertanto, anche il mancato rispetto per la singola annualità dei vincoli di finanza pubblica deve ritenersi circostanza ostativa all’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017.
Avuto riguardo alla non correlazione delle proroghe rispetto al periodo 2012-2016 rimasto immutato, il Collegio contabile si è posto un dubbio interpretativo sulla portata applicativa del divieto. Infatti, si potrebbe ritenere che il presupposto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica debba essere inteso in senso dinamico e, dunque, come riferito all’ultimo quinquennio precedente all’esercizio in cui si procede alla stabilizzazione, al fine di valutare lo stato di salute attuale dell’ente e preservare l’equilibrio di bilancio pur in uno scenario normativo che ha visto il superamento del patto di stabilità con passaggio al pareggio di bilancio.

Pertanto, il Collegio contabile ha sottoposto la seguente questione di massima da deferire alla Sezione delle Autonomie:
«se, il comma 4 dell’art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del d.lgs. 75 del 2017 – che vieta ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisca un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e se il rispetto dei vincoli di finanza pubblica debba essere valutato “ora per allora” ovvero con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo l’interpretazione letterale della disposizione o, invece, al quinquennio antecedente alla data di maturazione dei requisiti previsti dai commi 1, lett. c) dell’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017, interpretando la norma in senso dinamico».

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