I comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, commi da 748 a 755 della
legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l’applicazione informatica, e le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU sono individuate nelle seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli; aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, al decreto.
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