Il comma 13 dell’articolo 2-ter assicura il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell’attuazione del federalismo. Esso prevede, al riguardo, l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati dagli enti nel primo trimestre dello scorso anno. La quota è erogata a titolo di acconto entro il mese di marzo 2011, ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2002, relativo alle modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali (in cui sono previste tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre). La novità della legge di conversione del milleproroghe è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale (si veda la news del giorno…..). In effetti l’acconto che sarà erogato agli enti locali, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai comuni sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42/2009. La norma in questione si fa carico, inoltre, di determinazione i trasferimenti erariali spettati agli enti locali per il 2011, diversi da quelli sopra indicati. E’ infine prorogata per l’anno 2011 la compartecipazione delle province al gettito dell’Irpef. Quest’ultima, istituita a decorrere dall’anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è stata via via confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2010, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010).
Anticipazione della legge di conversione (con modificazioni) del decreto legge n. 225/2010
Articolo 2-ter
13. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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