In particolare sono state inserite le rettifiche riguardanti l’evidenziazione, per gli enti che partecipano alla sperimentazione, adottando i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs.118/2011, del Fondo pluriennale vincolato insieme all’avanzo di amministrazione. In merito all’alienazione dei beni patrimoniali viene specificato che “ai sensi dell’art. 1 comma 443 L. 228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 co. 17, D.L. 35/13, convertito con modificazioni dalla L. 64/13, per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione, di cui al comma 13, il fondo svalutazione crediti deve essere pari almeno al 50% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 118/11.
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