Il Viminale con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/07/2013 n.156 comunica che “La descrizione di alcune voci dei certificati di bilancio 2013 – di cui al decreto del Ministero dell’interno 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 120 del 24 maggio 2013 – gia’ divulgati sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale, alla pagina «finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html», sono state integrate e vengono riportate con evidenziazione, in colore azzurro, sulle citate pagine del sito internet.
Nel merito si evidenzia come per la costituzione del fondo svalutazione crediti il Ministero preveda già dal 2013 che “… ai sensi dell’art. 1 co. 17, D.L. 35/13, convertito con modificazioni dalla L. 64/13, per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione, di cui al co. 13, il fondo svalutazione crediti deve essere pari almeno al 50% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 118/11”. Tuttavia, all’art.1, comma 11 (sia nel teso del DL35 che nel testo di conversione della Legge 64/13) è previsto che “Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni”. Pertanto, rispetto al dettato legislativo il fondo svalutazione crediti dovrebbe essere portato al 50% solo a partire dal 2014 in quanto primo anno successivo a quello in cui è stata concessa l’anticipazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento