Il provvedimento è previsto dall’art. 3, comma 4-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
Nell’allegato A del provvedimento sono visualizzabili gli importi delle quote riassegnate a ciascuno dei comuni interessati.
Come prescritto dal citato art. 3 del d.l. n. 78 del 2015, le quote sono state riassegnate agli enti individuati sulla base di una specifica nota metodologica definita con particolare riferimento a quelli con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, al fine di diminuire l’incidenza negativa qualora la riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 sia superiore all’1,3% rispetto alle risorse attribuite per l’anno precedente, a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che ha disposto la redistribuzione del 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.
Il provvedimento è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale, per la pubblicazione.
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