Modalità di presentazione delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri comunali

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Consigliere comunale chiede un parere in merito alla procedura da seguire per la presentazione di una proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale. Più in particolare, desidera sapere se un consigliere possa presentare direttamente in consiglio comunale una proposta di deliberazione il cui allegato ‘ha già completato l’iter nella commissione competente.[1]

In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina sulle modalità di presentazione e discussione delle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale è rimessa al regolamento sul funzionamento del consiglio.

L’articolo 23 del regolamento consiliare comunale, rubricato ‘Iniziativa delle proposte dei consiglieri comunali’ nel prevedere il diritto di iniziativa dei consiglieri su ogni argomento di competenza del consiglio comunale detta la procedura da seguire per la presentazione delle proposte di deliberazione. A tal fine, è previsto che la proposta di deliberazione sia inviata al presidente del consiglio il quale procederà, in conformità alle disposizioni regolamentari, al suo inoltro al segretario generale e, successivamente, se l’istruttoria precedentemente instaurata su tale proposta si è conclusa favorevolmente, alla commissione consiliare competente (articolo 23, commi 2 e 4).

Una deroga a tale procedura è prevista dal medesimo articolo 23, al comma 5, il quale recita: ‘La procedura di cui ai commi precedenti non è necessaria qualora la proposta si configuri quale atto di indirizzo al sindaco e alla giunta rispetto all’esercizio delle loro funzioni, comprese le nomine, le designazioni presso enti, aziende ed istituzioni, nonché l’ordinamento degli uffici e dei servizi’.

Atteso che la fattispecie descritta pare non rientrare nella deroga di cui all’articolo 23, comma 5, del regolamento consiliare, si ritiene che la proposta di deliberazione in riferimento debba essere effettuata con le modalità indicate al comma 2 del medesimo articolo ovverosia mediante il suo invio al presidente del consiglio.

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[1] Si riportano testualmente le parole utilizzate nel quesito.

 

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