Modalità e conseguenze della verifica degli equilibri di bilancio, da approvare con delibera consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno

3 Luglio 2024
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L’art. 193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio dell’Ente deve provvedere, con apposita delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il loro ripristino.
Tale delibera (consiliare) è denominata “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” dal citato art. 193. Vi sono due modalità di redazione molto diverse tra loro:
1) una sostanziale presa d’atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, se, ovviamente, ne ricorre la fattispecie;
2. in caso di accertamento negativo (ovvero se non si riscontrano gli equilibri di bilancio), occorre porre in essere contestualmente le misure correttive.
In pratica, è possibile ripristinare gli equilibri in vari modi, garantendo la copertura finanziaria di tutte le spese.
– qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione della gestione di competenza di parte corrente, occorre individuare maggiori risorse di entrate ripetitive di parte corrente, oppure bisogna ridurre gli stanziamenti di spesa corrente di carattere ripetitivo/continuativo;

– se gli squilibri riguardano la gestione residui, ovvero le gestioni degli esercizi passati, allora potrebbe essere sufficiente l’individuazione di maggiori entrate una tantum, risorse straordinarie, avanzi di amministrazione o la contrazione di stanziamenti di spesa. Si potrebbe anche agire adeguando il fondo crediti dubbia esigibilità.

– in caso di difficoltà di mantenimento degli equilibri di cassa la manovra più opportuna è, di norma, intervenire sull’accelerazione delle riscossioni delle entrate;

– in presenza di debiti fuori bilancio occorre adottare senza indugio la specifica delibera di riconoscimento del debito nelle modalità indicate dall’art. 194 del Tuel;
-l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 9.2).
Se l’Ente non provvede al ripristino degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio di ciascun anno, scatta la sanzione di scioglimento degli organi dell’Ente e l’avvio dell’iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedasi in tal senso l’art. 193, comma 4, del Tuel (modificato a seguito l’art. 1 bis del DL 30 dicembre 2004, n. 314).
Per quanto concerne le procedure vedasi la Circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 20/6/05 sulle modalità applicative della L. 31/5/05, n. 88, di conversione del D.L. 31/3/05, n. 44.
Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La verifica degli equilibri di bilancio non può prescindere dalla situazione dell’Ente evidenziata dall’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali.

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