Monitoraggio dell’andamento dei residui: il warning della Corte dei conti

7 Ottobre 2022
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La gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell’efficacia della riscossione e dei pagamenti: è quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 133/2022, depositata lo scorso 27 settembre.

Ed infatti, i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l’Ente può applicare negli esercizi successivi; al contempo, non va dimenticato che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell’autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell’autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell’Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l’impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell’Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la Corte Costituzionale, “una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa” (sent. n. 184/2016), mentre meccanismi comportanti una “lunghissima dilazione temporale” (sent. n. 18/2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (sent. n. 51/2019).

Infine, in merito alla gestione dei residui, la Corte dei conti ha evidenziato che un’alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione, con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

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