Nel limite massimo dei compensi a carico delle finanze pubbliche rientrano anche quelli delle società partecipate anche se quotate

27 Gennaio 2023
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Ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalle società a controllo pubblico. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia contenute nella deliberazione n.14 del 23/01/2023.

Il dubbio

La questione riguarda la retribuzione massima percepibile da un amministratore di una società a partecipazione pubblica, il quale sia anche amministratore di società partecipata. Il Presidente della Regione ha, pertanto richiesto ai magistrati contabile se, ai fini della determinazione del compenso del predetto amministratore, la Società debba tener conto anche del compenso che tale amministratore percepisce contemporaneamente da parte di altra società a controllo pubblico. La domanda, pertanto posta è stata la seguente “se allo stato attuale della normativa, e dunque in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 11, comma 6 del TUSP, ai fini della determinazione del trattamento economico annuo massimo da corrispondere ai propri amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, una società a controllo pubblico soggetta alla disciplina del TUSP, sia tenuta o meno a tenere in considerazione anche i compensi erogati agli stessi soggetti da parte di una società quotata che sia esclusa dall’ambito di applicazione del TUSP e sia il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico”.

La risposta

In via preliminare, secondo i magistrati contabili, l’art. 11, comma 6, TUSP prevede che, ai fini del trattamento economico annuo in favore di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, il complesso dei relativi emolumenti non possa comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, “tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”. In merito alla classificazione di società a controllo pubblico, le Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n.11/2019) hanno avuto modo di precisare che, la fattispecie di “società a controllo pubblico”, è integrata allorché “una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile”.

Pertanto, in risposta alla richiesta è possibile stabilire che, ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalle società a controllo pubblico.

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