La domanda
Un Presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile escludere dal perimetro di consolidamento un ente strumentale partecipato (articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e punto 2.2 dell’allegato 4/4 «Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato»), per impossibilità di reperire informazioni e documentazioni necessarie per il processo di consolidamento.
La risposta negativa
Premette il Collegio contabile come il punto 3.1, lettera b, dell’allegato 4/4 «Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato» prevede espressamente che non possono essere inseriti nell’elenco le società partecipate per “Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.
Dal citato principio contabile emerge senza alcun dubbio la possibilità dell’ente locale di poter escludere dal “gruppo amministrazione pubblica” dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». Tuttavia, i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Dato il carattere eccezionale e straordinario di tale esclusione, ossia non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, in assenza di eventi di natura straordinaria l’ente non potrà escludere la società partecipata che non fornisce i dati necessari.
Principio di diritto
Sulla base della ricostruzione del principio contabile, il Collegio contabile ha emesso il seguente principio di diritto cui l’amministrazione dovrà attenersi «I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Non è pertanto ammessa l’interpretazione, neppure analogica o estensiva, dei casi e dell’impossibilità che giustificano l’esclusione».
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