Per questi enti, nell’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, l’organo di revisione deve informare il Consiglio del fatto che il mancato rispetto dell’obiettivo comporta le sanzioni previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 149/2011.
Per i Comuni non soggetti al patto di stabilità, i revisori verificano, tra l’altro, se la gestione dell’anno 2011 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa del personale (legge 296/06), nonché l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l’esercizio 2010.
Con riferimento al bilancio di previsione 2012 le schede sono focalizzate alla verifica del pareggio finanziario e dell’equilibrio corrente e ih conto capitale. Per la verifica del bilancio pluriennale le schede riguardano le previsioni relative agli anni 2013 e 2014. L’organo di revisione deve attestare se gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno personale, eccetera). In caso contrario, i revisori devono richiedere un’esplicita e motivata modifica agli strumenti di programmazione, prima o contestualmente alla deliberazione del bilancio.
Numerose schede operative riguardano poi la verifica relativa all’attendibilità e congruità delle previsioni per il 2012, in relazione, per esempio, alle entrate tributarie per Ici, addizionale comunale Irpef, compartecipazione al gettito Iva, imposta di scopo, imposta di soggiorno, Tarsu e Tosap. Prevista anche la verifica delle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. Stesso discorso per i controlli relativi alle spese correnti.
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