Le disposizioni della legge di stabilità 2016 hanno imposto agli enti locali il blocco per l’anno 2016 di incremento dei propri tributi, ivi compresa l’istituzione di nuovi tributi, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, prevedendo come eccezione esclusivamente la tassa sui rifiuti (TARI) e gli enti in stato di dissesto e predissesto come deliberati dai Consigli Comunali. Un Comune ha, tuttavia, chiesto come tale normativa, stabilita con legge di stabilità, si coordini con quella prevista dal TUEL la quale all’art.193 prevede espressamente che “… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (rectius 31/07)”. In altri termini, in caso di necessità di ristabilire i propri equilibri di bilancio, il Sindaco di un Comune chiede, ai magistrati contabili, se tale possibilità sia astrattamente ammessa, anche in presenza del citato blocco previsto dalla citata legge di stabilità 2016. La questione è stata risolta dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.133, depositata in data 27/04/2016.
PRECEDENTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO
Sulla questione relativa all’istituzione del tributo relativo all’imposta di soggiorno, la Sezione regionale dell’Abruzzo si era espressa con la deliberazione n.35/2016, entrando nel merito della nuova normativa restrittiva. Il Collegio contabile aveva modo di precisare come la ratio della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 (Art. 1, comma 26, Legge 208/2015) è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento.
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