Nessun incentivo tributario anche se il ritardo di approvazione del conto consuntivo è di pochi giorni

26 Agosto 2024
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Il mancato rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l’approvazione del rendiconto costituisce elemento ostativo, nell’esercizio di riferimento, alla corresponsione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Liguria contenute nella deliberazione n.173 depositata in data 8 agosto 2024.

La domanda

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se l’Ente possa o meno erogare ai propri dipendenti l’incentivo per il recupero dell’evasione tributaria, disciplinato dall’art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, stante il fatto che lo slittamento del termine di approvazione del rendiconto è relativo a pochi giorni ed è stato causato da un imprevisto procedurale e non da circostanze imputabili agli uffici stessi.

La disposizione legislativa

L’art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018 prevede che “ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

La risposta

Secondo i giudici contabili appare evidente l’intento del legislatore di consentire che l’effetto premiante si produca solo con riferimento a quegli enti che, virtuosamente, procedano all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL. Infatti, l’inequivocabile formulazione della norma permette di poter procedere all’erogazione di tali incentivi solo se vi sia il rispetto dell’approvazione dei documenti contabili nei termini. In altri termini, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091 al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione. D’altra parte la stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2021) ha avuto modo di precisare che, il mancato rispetto dei termini indicati nel TUEL, purché accompagnato dal rispetto del diverso termine stabilito con proroga legislativa, non costituisce elemento preclusivo all’erogazione degli incentivi normativamente previsti.

In conclusione, stante l’impossibilità di pervenire a un’interpretazione contra legem, deve concludersi che, in assenza di un’espressa deroga legislativa, il mancato rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l’approvazione del rendiconto costituisca elemento ostativo, nell’esercizio di riferimento, alla corresponsione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria.

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