Nessuna deroga ai principi contabili per le somme di somma urgenza anche in caso di dichiarata calamità Nazionale/Regionale

17 Febbraio 2023
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La procedura che l’ente locale deve effettuare per gli interventi di somma urgenza sono codificanti dal codice dei contratti e dai principi contabili. Pertanto, anche in presenza di interventi dichiarati dalla Protezione Civile di calamità Nazionale e/o Regionale, le competenze dell’ente sono e restano circoscritte alle ordinarie procedure, mentre l’intervento della protezione civile in caso di dichiarata calamità naturale sono eseguite con gli strumenti finanziari, anche mediante delega all’ente locale, previsti dalla legislazione vigente. Con queste indicazioni la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.47/2023) ha dato risposta negativa all’ente locale circa la possibilità di bypassare la procedura del debito fuori bilancio per gli interventi di somma urgenza resisi necessari in ragione della calamità naturale.

La domanda del Sindaco

Secondo il Sindaco di un ente locale, ha chiesto ai giudici contabili se, nei casi di eventi emergenziali rientranti nella casistica del codice della protezione civile (ossia ai <<casi in cui il fenomeno emergenziale sia di tale gravità e ampiezza per cui sia stato decretato lo stato di crisi e di emergenza regionale/nazionale>>), possa non applicarsi la procedura prevista dall’art. 191 del TUEL in attesa della copertura finanziaria Nazionale e/o Regionale della Protezione civile.

L’errore dell’ente locale

Secondo il Collegio contabile i presupposti indicati dal Sindaco sono errati, in quanto difformi dall’applicazione delle discipline di settore. In altri termini, si sovrappongono tempi, modalità e coperture finanziarie dell’intervento nazionale e regionale con i casi di competenza comunale. Per fare un esempio, se a seguito di una alluvione crolla un muro di contenimento nell’ambito di una struttura pubblica, il Comune è tenuto, con fondi propri, a intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità (per esempio transennando l’area o effettuando urgenti lavori necessitati solo dallo scopo sopra richiamato) e ben può, nei modi e con i tempi imposti dalla norma citata, “regolarizzare” la spesa urgente e indifferibile attraverso il debito fuori bilancio, mentre non potrebbe agire in modo definitivo (per esempio ricostruendo il muro) attraverso tali interventi di somma urgenza, dovendo rispettare le ordinarie procedure di spesa o dovendosi avvalere delle deroghe previste dalla citate disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione civile. Ricorda il Collegio contabile come l’art. 163 del codice dei contratti prevede l’obbligo, per il responsabile del procedimento o per il tecnico dell’amministrazione competente, di compilare la perizia giustificativa entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, mentre l’art. 191 del TUEL dispone che la Giunta comunale, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e) entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, facendo decorrere i termini dall’adozione dell’ultimo atto finale della procedura (appunto l’ordine di esecuzione dei lavori o l’ordinazione al terzo esecutore), senza incidere (dal punto di vista della tempistica) nella fase procedimentale propedeutica all’affidamento.

In conclusione, nel caso in cui si sia in presenza di un evento di protezione civile di rilevanza da richiedere l’intervento dello Stato o della Regione con fondi propri, le procedure saranno quelle previste dalle disposizioni nazionali e regionali, non essendo ammissibile un intervento in larga scala del Comune in assenza delle coperture di bilancio e, soprattutto, in violazione del sistema nazionale e regionale di protezione civile, il quale, si ribadisce, ha regole tutte proprie per la previsione e relativa contabilizzazione delle spese.

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