La vicenda
Una dipendente assegnata all’Ufficio affari generali ha richiesto al giudice del lavoro, il pagamento delle differenze retributive, ivi inclusa la retribuzione di posizione, per aver svolte per diversi anni le funzioni di responsabile del servizio (cat. D), essendo inquadrata nella categoria degli istruttori amministrativi (cat. C CCNL enti locali). Il Tribunale di primo grado ha rigettato le pretese, mentre i giudici di appello hanno confermato il diniego al pagamento delle differenze di retribuzione per mansioni superiori e della retribuzione di posizione, ma hanno condannato l’ente al pagamento delle ore di straordinario. La Corte di appello, ha escluso che le mansioni svolte dalla dipendente potessero essere ricondotte all’area D. Dall’analisi delle declaratorie contrattuali e della maggiore professionalità richiesta al dipendente dell’area D, rispetto a quello del livello C, ha evidenziato che la lavoratrice, unica addetta al servizio affari Generali, non aveva coordinato altro personale, non aveva dedotto né chiesto di provare il contenuto specifico delle mansioni svolte ed aveva fatto leva sulla assunzione di impegni di spesa che di per sé non travalica il contenuto della qualifica C di appartenenza. Al contrario, ha ritenuto provati lo svolgimento di lavoro straordinario e la sussistenza delle relative autorizzazioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la dipendente, precisando come i giudici di appello non avessero tenuto conto del formale atto di incarico e di assegnazione alla posizione apicale, rispetto alla quale non era stata sollevata alcuna contestazione e come, le prestazioni superiori, rientravano tra i suoi compiti e che pertanto la prova del loro svolgimento è in re ipsa. Inoltre, ha lamentato il mancato riconoscimento del suo diritto alla percezione dell’indennità di posizione, trattandosi di incarico apicale, invocando a tal fine le disposizioni contrattuali secondo cui i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente sono titolari delle posizioni organizzative.
La conferma
Il ricorso della dipendente è stato giudicato infondato anche dalla Cassazione. Infatti, l’eventuale stipulazione di contratti e la gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, non travalicano la qualifica C di appartenenza, e non colgono il decisum della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che fosse stato dimostrato il coordinamento di altro personale. D’altra parte, la ricorrente non ha dedotto né chiesto di provare il contenuto specifico delle mansioni svolte, le responsabilità ad esse connesse, le questioni da affrontare, la gestione di unità organizzative diverse da quelle di appartenenza e quant’altro necessario per ricondurre le attività svolte a quelle della categoria D. Infatti, i capitoli di prova riportati nel ricorso si limitano peraltro ad enunciare le mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente, senza descriverne il contenuto specifico.
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