Nessuna possibilità alla società concessionaria di riscuotere in via diretta i tributi salvo che sia una società in house

14 Febbraio 2024
Modifica zoom
100%
L’ente locale non può abilitare alla riscossione diretta dei tributi una società concessionaria, neppure se la dovesse nominare agente contabile, in quanto la normativa prevede che i tributi siano versati dai contribuenti esclusivamente all’ente locale, ovvero alla società in house in quanto è equiparata a ricevere i versamenti come se fossero effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n.31/2024).

La richiesta

Un Sindaco di un ente locale ha chiesto se sia possibile stipulare una convenzione con la società concessionaria dei tributi, permettendo di offrite la possibilità ai cittadini di pagare mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone. In altri termini, se sia consentito in alternativa all’apertura di conti correnti dedicati intestati all’Ente si possa procedere alla nomina delle società affidatarie quali agenti contabili a denaro, consentendo la riscossione sui loro conti correnti e fermo restando l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 2000.

La risposta negativa

A seguito di continui interventi normativi sulla riscossione dei tributi comunali, il legislatore da ultimo ha avuto modo di precisare con la legge 160/2019 l’estensione alle modalità di versamento di tutte le entrate locali e ha ampliato le modalità di pagamento da parte dei contribuenti/utenti (prevedendo anche l’utilizzo della piattaforma elettronica ex art.5 d.lgs.82/2005 e le altre modalità di pagamento previste dal codice dell’amministrazione digitale). E’ stato, altresì, previsto che “I versamenti effettuati al soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997”, vale a dire alle società in house providing “sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario”.

Pertanto, la normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con la sola eccezione delle società in house providing. In contropartita, la citata normativa, ha previsto che gli enti locali, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi (vale a dire, i soggetti privati, le società miste e le società in house iscritte all’albo e gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese europeo) la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, sono tenuti a garantire l’accesso ai conti correnti ad essi intestati e dagli stessi dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Infine, gli incassi confluiti su detti conti correnti intestati all’ente locale e dedicati alla riscossione sono giornalmente accreditati dal tesoriere sul conto di tesoreria dell’ente stesso. Inoltre, salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio è tenuto a trasmettere entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente, che provvederà, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Sulla questione, al fine di evitare dubbi interpretativi, è stata emanata la circolare n.3/DF del MEF secondo cui “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.

Avuto riguardo all’esclusione delle società in house dall’ambito applicativo, il Collegio contabile evidenzia come le medesime, pur in possesso della personalità giuridica, integrano un rapporto di delegazione interorganica e non intersoggettiva con l’ente, di tal che deve escludersi quel rapporto di terzietà, che per il legislatore integra il rischio per il tempestivo incasso delle entrate locali e, dunque, di danno alla finanza pubblica, che le richiamate norme intendono scongiurare.

Principio di diritto

Sulla base delle sopra indicate motivazioni, il Collegio contabile lombardo ha emanato il seguente principio di diritto “Ai sensi dell’art.1, c.790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art.52, c.5, lett.b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento