Il fatto
Un dipendente ha agito davanti al giudice ordinario al fine di richiedere la progressione orizzontale, decisa dall’ente nel triennio 1999-2001 ed inserita nell’anno 2004 con indizione della procedura nell’anno 2008. In altri termini, dopo la procedura selettiva, l’ente stilava la graduatoria che vedeva vincitore della selezione il dipendente ma non attuata dall’ente. Il Tribunale di primo grado dava ragione al dipendente ma la Corte di appello, in riforma della sentenza decretava la nullità della selezione per assenza dell’impegno contabile richiesto annualmente dal CCNL di riferimento, non potendo fare, pertanto, riferimento alle indicazioni a pregresse decisioni non coincidenti con l’anno di riferimento della progressione orizzontale.
Avverso la decisione ha presentato ricorso in Cassazione il dipendente, sostenendo che i giudici di appello avrebbero errato nelle motivazioni, solo apparenti, non potendo a tal riguardo comprendere l’affermazione secondo cui la progressione non avrebbe potuto essere attuata per mancanza dell’impegno di spesa corredato dl visto di regolarità contabile, tenuto conto che l’impegno contabile vistato è atto successivo al perfezionamento dell’obbligazione. D’altra parte, a dire del ricorrente, la contrattazione integrativa aveva previsto una determinazione annuale in sede decentrata del fondo per le progressioni orizzontali, di cui si indicava la cadenza annuale, sicché alla luce di tali previsioni e del fatto che la procedura di progressione era stata comunque indetta, doveva semmai presumersi che la copertura finanziaria vi fosse, e non il contrario. In conclusione per il ricorrente, sarebbe stato obbligo della PA di dimostrare la fondatezza dell’eccezione svolta rispetto alla carenza di copertura finanziaria, in quanto essa non rientrerebbe tra gli elementi costitutivi del diritto e ribadendo ancora come la previsione della spesa debba preesistere all’avvio della procedura di progressione, sulla base del fondo costituito annualmente, mentre l’impegno di spesa, con attestazione della copertura finanziaria, segue l’esperimento di tale procedura quale prima fase dell’iter finalizzato al pagamento.
La conferma
Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è infondato. In via preliminare, osserva la Cassazione, qualsiasi attività, che sia fonte di spesa per la P.A., in tanto potrà essere avviata e comunque potrà conseguire gli effetti suoi propri solo in quanto vi sia copertura dei relativi costi. Sulla questione il giudice di legittimità ha, infatti, chiarito come le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l’accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672). Infatti, il principio della necessaria copertura della spesa, quanto agli enti locali, ha fondamento normativo, attualmente, nel combinato disposto dell’art. 191 e 153, co. 5, d. lgs. 267/2000, secondo cui (art. 191, co., 1 cit.) «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5». Nel caso di specie, pertanto, i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che l’avvio della procedura di avanzamento economico senza «impegno di spesa» rende gli atti “inefficaci” perché sono «vincolanti per l’ente solo gli atti deliberativi supportati da attestazione di regolarità contabile». Non ha neppure rilievo il richiamo a previsioni della contrattazione su fondi e risorse destinate ad alimentarli, perché quello che conta è l’esistenza in concreto dei finanziamenti e della conseguente copertura di spesa.
In ragione di tale particolarità la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «Anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva».
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