L’eventuale distacco di un comune, disposto per legge regionale, nella quale è stato stabilito che, fino alla nomina dell’organo di revisione del comune distaccato, le funzioni di revisione contabile sono svolte dall’organo di revisione in carica nell’originario comune, all’organo di revisione non compete alcun compenso aggiuntivo. Sono queste le conclusioni contenute nel parere n.106/2021 della Corte dei conti della Sicilia.
La domanda del Sindaco
Il Sindaco dopo aver evidenziato che, a seguito della legge regionale, è stato prevista l’istituzione di un nuovo comune, a seguito del distacco dal comune di origine, ha chiesto ai giudici contabili se medio tempore, al collegio di revisione contabile, debba essere attribuito un compenso aggiuntivo o meno. Infatti, le disposizioni legislative regionali hanno previsto che, le funzioni di revisione contabile, sono svolte dall’organo di revisione in carica nell’originario comune.
La risposta del Collegio contabile
I giudici contabili evidenziano in via preliminare come, la norma regionale, abbia previsto che provvisoriamente le funzioni di controllo nel nuovo comune siano espletate dal collegio dei revisori del comune originario, il quale ricomprendeva prima della scissione, il territorio del nuovo comune. Tale previsione normativa, pertanto, esclude la possibilità di attribuzione di un compenso aggiuntivo per il nuovo incarico, poiché il compenso per tale nuova funzione, è quello già attribuito originariamente al collegio dei revisori per il comune originario, atteso che il territorio di quest’ultimo ricomprendeva a suo tempo il territorio del nuovo ente, con la relativa popolazione, e con la conseguenza che tale compenso originario parametrato anche sulle dimensioni demografiche, ricomprendeva e ricomprende il territorio del nuovo comune.
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